Il giudizio sulla cartella esattoriale non evita l’esclusione dalla gara

In termini generali dal combinato disposto dei commi 4, ultimo inciso, e 6, dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, emerge che il requisito della regolarità rispetto al pagamento di imposte, tasse e contributi deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e deve permanere per tutta la durata della procedura selettiva, con la precisazione che detta situazione di regolarità sussiste non solo per l’avvenuto pagamento degli importi dovuti, ma anche a seguito della formalizzazione dell’impegno al pagamento, purché intervenuti prima della scadenza del detto termine.

Veniamo al caso: una società dichiara in sede di partecipazione alla gara “l’insussistenza di violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse”.

Nella fase di verifica sulle dichiarazioni di gara emerge dall’interrogazione del sistema ACVPass una posizione di irregolarità della posizione fiscale, dovuta all’iscrizione a ruolo di una cartella di pagamento scaturita dalla liquidazione della dichiarazione presentata dalla società ai fini IRAP.

In relazione a questa posizione debitoria, la società aveva chiesto e ottenuto prima dell’avvio della procedura di gara, la rateizzazione del pagamento, con conseguente novazione della relativa obbligazione tributaria. Tuttavia, non essendo andato a buon fine il primo pagamento, ordinato l’ultimo giorno utile previsto, in quanto non accettato dalla banca (senza che peraltro la società abbia fornito nemmeno un principio di prova sulla non imputabilità del ritardo nel pagamento) la prima rata veniva versata solo dopo sette giorni dalla scadenza prefissata.

  1. Sotto un primo profilo, ad avviso del Collegio, ne è conseguita la decadenza dal beneficio accordato ai sensi dell’art. 15 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 a mente del quale: “In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena”.

Dunque, il mancato tempestivo pagamento della prima rata di debito (era stata pagata l’ultimo giorno utile) ha comportato il venir meno della novazione del rapporto e la reviviscenza ex lege dell’originaria obbligazione tributaria, presupposto per l’emanazione della cartella esattoriale.

Ciò posto, risulta dunque acclarata una situazione di irregolarità fiscale di per sé preclusiva alla partecipazione alla gara, atteso che, per quanto esposto, il requisito di regolarità fiscale deve sussistere al momento della partecipazione e persistere nel corso dell’intera procedura di gara.

2. Sotto altro profilo, non vale obiettare che la cartella di pagamento fosse sub iudice (possibile di impugnazione) al momento della disposta esclusione, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza, «La proposizione da parte della ditta interessata di un giudizio avverso la cartella di pagamento introduce una lite attinente alla fase della riscossione, ma non pregiudica la sussistenza del debito tributario sottostante. Infatti i tributi per quali è stata accertata l’inadempienza derivano da atti non più soggetti a impugnazione e la cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi formali ad essa attinenti, ma non può più mettersi in discussione la debenza dei tributi ivi indicati perché sono iscritti a ruolo solo dopo la definitività degli stessi” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2049; 10 agosto 2017, n. 3985), di modo che la pendenza del giudizio tributario avverso la sola cartella di pagamento, ammissibile solo per vizi formali ad essa attinenti, non integra la fattispecie della non definitività dell’accertamento tributario.

(TAR Camapania Napoli, Sez. V, 28/11/2018, n. 6875)