Le “ragioni oggettive” che consentono il frazionamento degli appalti pubblici
Gli appalti pubblici non possono essere frazionati al solo scopo di evitare l’applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici (art. 35, co. 6). Il Codice, come è noto, prevede procedure via via più complesse – oltre che maggiormente aperte alla concorrenza – all’aumentare del valore dell’appalto e, pertanto, “frazionare” i contratti da aggiudicare consentirebbe di eludere la disciplina degli affidamenti di importo più elevato, procedendo invece a un maggior numero di commesse dal valore contenuto.
Tuttavia, è prevista una deroga al divieto di frazionamento degli appalti, con riferimento al caso in cui ciò sia giustificato da “ragioni oggettive”. È quindi importante soffermarsi su cosa si intenda per “ragioni oggettive” tali da giustificare il frazionamento.
La questione è stata recentemente affrontata dal Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una serie di procedure negoziate parallele – tutte di importo inferiore a 40.000 euro – avviate dai singoli distretti sanitari su indicazione di una nota trasmessa dall’ASL centrale, che invitava i distretti ad espletare in autonomia tali procedure, al fine di rispondere tempestivamente ai bisogni manifestati dai pazienti, nelle more di una eventuale “gara ponte” non ancora bandita.
A differenza del giudice di primo grado – secondo cui l’operato della stazione appaltante era legittimo, in quanto diretto a delegare i singoli distretti all’espletamento delle gare, anche in considerazione delle esigenze dei pazienti – il Consiglio di Stato ha ricondotto l’operato della stazione appaltante a un’ipotesi di frazionamento dell’appalto.
Ciò sarebbe provato, anzitutto, dal contenuto della nota sopra richiamata: in essa, la stazione appaltante elencava quali fossero le ragioni per le quali si era determinata al frazionamento, ma senza fornire ragioni oggettivamente in grado di giustificare la propria decisione, motivata essenzialmente in relazione a valutazioni riguardanti l’autonomia gestionale e tecnico-finanziaria dei singoli distretti con una decisione “a monte”, presa in assenza di qualsivoglia specifica ricognizione delle esigenze di acquisto.
In definitiva, frazionando la procedura sia su base locale che temporale, l’Amministrazione avrebbe – in assenza di ragioni oggettive – illegittimamente frazionato l’appalto, scardinando il principio di corretta programmazione del fabbisogno a livello aziendale, vanificando il ricorso agli strumenti e procedure contrattuali previsti e disciplinati dal Codice dei contratti pubblici e non consentendo l’impiego di quelle procedure maggiormente strutturate e garantiste che si sarebbero invece applicate ove l’acquisto fosse centralizzato.
Cons. Stato, Sez. III, 21/05/2021, n. 3974
Cons. Stato, Sez. III, 21/05/2021, n. 3971