Referenze bancarie e soccorso istruttorio: problemi?

Un concorrente veniva escluso dalla gara perché la documentazione esibita in seguito a soccorso istruttorio non era stata ritenuta sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In particolare, per quanto attiene alle referenze bancarie l’offerente aveva allegato due dichiarazioni successive alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Ad avviso del Collegio:

  • la documentazione prodotta dall’impresa era idonea a soddisfare le esigenze integrative che avevano indotto la Commissione di gara ad attivare il “soccorso istruttorio”;
  • l’esclusione è illegittima poiché in relazione alle referenze bancarie, indipendentemente dal fatto che la loro allegazione fosse, o meno, specificamente richiesta dalla lex specialis, le stesse non costituiscono un elemento formale della domanda, bensì soltanto documenti atti a comprovare la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti per la partecipazione (eventualmente dichiarati in sede di domanda), per cui la loro allegazione ben può essere richiesta in sede di “soccorso istruttorio”;
  • con l’ulteriore conseguenza che non può costituire elemento pregiudizievole per il concorrente il rilascio di esse in data successiva a quella di scadenza dei termini di presentazione dell’offerta. La produzione dei documenti in questione è stata richiesta durante l’iter di gara, per cui gli stessi, essendo stati predisposti in tale ambito temporale, non avrebbero potuto presentare una data anteriore, bensì solo attestare l’anteriore regolarità dei rapporti del concorrente con la banca.

(TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 25/2/2019, n. 1046)