Requisito di punta nell’appalto pubblico: no all’avvalimento plurimo o frazionato.
I giudici di Palazzo Spada sono chiamati a pronunciarsi sulla possibilità di ricorrere, in un appalto pubblico caratterizzato dalla richiesta del cd “requisito di punta”, all’avvalimento plurimo e/o frazionato.
In sede di giudizio di primo grado, la ricorrente lamentava l’illegittimità dell’intervenuta aggiudicazione atteso che, in spregio al disciplinare di gara il quale imponeva ai concorrenti l’obbligo di possedere nell’ultimo triennio un unico contratto di punta per un importo non inferiore a quello indicato a base d’asta, l’aggiudicataria non rispettava il criterio indicato dalla lex specialis e si avvaleva del supporto di un’impresa che non era in possesso per intero del requisito indicato.
In particolare, il disciplinare di gara prevedeva che il concorrente avrebbe dovuto possedere, quale requisito di partecipazione, nel triennio, un unico contratto cd “di punta”, per un importo non inferiore a quello a base d’asta, pari ad € 4.637.883,18.
La società aggiudicataria, secondo la ricorrente, sarebbe sprovvista di codesto requisito avendo dichiarato di aver eseguito un solo contratto analogo per l’importo di € 2.235.883,13.
La stessa, pertanto, per partecipare alla gara avrebbe dovuto, necessariamente, costituire un’ATI con un operatore economico in possesso del requisito ovvero fare ricorso all’avvalimento di un’impresa ausiliaria in possesso per intero del citato requisito.
Al contrario la società aggiudicataria si è avvalsa di un’impresa ausiliaria che non possiede per intero il citato requisito avendo dichiarato di aver eseguito un contratto analogo dell’importo di € 3.177.474,00, di gran lunga inferiore all’importo posto a base d’asta.
Il Collegio accoglieva il ricorso richiamando, in primis, il disciplinare di gara a mente del quale il concorrente avrebbe dovuto dimostrare “a pena di esclusione, di aver eseguito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) un unico lavoro e/o un unico servizio di manutenzione (edile e/o impiantistico) esclusivamente in ambito sanitario (pubblico ovvero privato) per l’importo non inferiore a quello posto a base di gara. All’uopo, il concorrente dovrà produrre certificazione/attestazione rilasciata dai committenti”.
Ciò premesso, il Tribunale evidenziava che “l’avvalimento plurimo o frazionato non può essere consentito con riferimento al cd. requisito di punta, che deve essere necessariamente soddisfatto da una singola impresa, in quanto è espressione di una qualifica funzionale non frazionabile, perché attesta una esperienza qualificata nell’ambito dello specifico servizio oggetto della gara; il requisito di punta, in altri termini, proprio perché caratterizzante la qualità dell’impresa stessa, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad una singola impresa” (così TAR Campania Napoli, Sez. I, 7/2/2020, n. 603).
In sede di gravame, l’appellante – che si era classificata prima – evidenziava da un lato di aver soddisfatto il requisito prescritto e dall’altro come la questione sulla ammissibilità o meno dell’avvalimento frazionato per il requisito di punta era stata dibattuta dalla S.A. la quale aveva pubblicato apposito vademecum mediante il quale forniva indirizzi non marginali e certamente aperti al favor partecipationis.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, rigettava l’appello, in particolare evidenziando come fosse “un dato acquisito che l’avvalimento plurimo o frazionato non può essere consentito con riferimento ai c.d. requisiti di punta. Il requisito del contratto di punta, invero, deve essere necessariamente soddisfatto da una singola impresa, in quanto è espressione di una qualifica funzionale non frazionabile.”
Nello stesso senso, si collocano i pareri precontenzioso ANAC, n. 107 del 21 maggio 2014 e n. 156 del 23 settembre 2015, che hanno affermato il seguente principio di diritto che il Collegio condivide: “il requisito di cui all’articolo 263 comma 1, lettera c), concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. È sufficiente che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento”.
Conclude il Collegio che “Il requisito di punta, in altri termini, proprio perché caratterizzante la qualità dell’impresa stessa, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad una singola impresa.”