Responsabilità erariale del direttore dei lavori: il rischio è sempre dietro l’angolo

Responsabilità erariale del direttore dei lavori: il rischio è sempre dietro l’angolo

La Corte dei Conti della regione Calabria, con la sentenza n. 53/2024 pone sotto i riflettori un caso di malagestio dei fondi pubblici.

L’intera vicenda sottoposta all’attenzione del Collegio calabrese evidenzia, infatti, una serie di omissioni di attività dovute da parte dei soggetti chiamati ad operare verifiche tecniche-normative al fine di consentire la realizzazione di opere pubbliche.

Vediamo il caso specifico.

Un’azienda sanitaria trasmetteva domanda di contributo per il sostegno alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, allegando il relativo progetto preliminare.

Il progetto in questione veniva ammesso a finanziamento. Pertanto, l’azienda sanitaria validava e approvava il progetto preliminare i documenti di gara e veniva altresì nominato il RUP.

Successivamente, il progetto preliminare, a suo tempo presentato, veniva rimodulato al fine di renderlo idoneo alla pubblicazione di gara per l’affidamento dei lavori. L’Azienda sanitaria, preso atto della “positiva valutazione del RUP nonché dell’espressa dichiarazione dell’atto”, approvava il progetto così rimodulato.

Pertanto, sulla base delle verifiche effettuate, l’azienda committente autorizzava l’emissione dei mandati di pagamento in favore della ditta aggiudicataria, subordinandoli all’approvazione dei relativi SAL.

Successivamente, il DL provvedeva a consegnare i lavori all’impresa, attestando, tra le altre, “di aver verificato […] l’assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l’avvio dei lavori”.

Senonché, l’Ufficio Tecnico del Comune, a seguito di sopralluoghi, accertava le violazioni urbanistico- edilizie e paesaggistico-ambientali nonché sismiche, e disponeva la demolizione dell’opera e la conseguente messa in pristino dello stato dei luoghi.

Tuttavia, né il progettista preliminare né il RUP né il DL avevano mai fatto riferimento ai vincoli insistenti sull’area oggetto dell’intervento in argomento né tantomeno avevano evidenziato la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica, l’autorizzazione sismica, il permesso a costruire e/o di procedere con la denuncia dei lavori al Genio Civile.

A causa dei ritardi nella rendicontazione, l’azienda sanitaria perdeva l’intero finanziamento comunitario.

Le contestazioni della Procura regionale della Calabria

La Procura contestava al RUP, al DL, al progettista incaricato del progetto preliminare e al tecnico incaricato della verifica propedeutica alla validazione del progetto definitivo/esecutivo, di aver omesso le verifiche prescritte in materia di appalti pubblici e di edilizia, per quanto di propria competenza.

La ripartizione della responsabilità veniva riconosciuta dalla Procura con diverso apporto causale, atteso che le principali responsabilità venivano addebitate al RUP e al Tecnico incaricato della verifica del progetto; minori responsabilità erano contestate al DL e al progettista incaricato della redazione del progetto preliminare.

Per quanto qui di interesse, la Procura contestava al DL di aver omesso le verifiche che pure erano di sua competenza, attestando circostanze non vere nel verbale di consegna dei lavori.

In particolare, la Procura evidenziava che il Direttore dei lavori aveva consegnato i lavori all’impresa attestando in modo non veritiero:

  1. i) di avere verificato sulla scorta del progetto la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali e di avere verificato la “non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori”;
  2. ii) la completa accessibilità dell’area di lavoro e l’assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere o l’avvio di lavori.

Per la Procura era quindi evidente la negligenza del Direttore dei lavori che aveva rilasciato le predette dichiarazioni, senza minimamente verificare la macroscopica assenza di titoli abilitativi e dei documenti di conformità urbanistica e di compatibilità ambientale.

Come noto, infatti, tra gli obblighi del DL vi è quello di effettuare la preventiva ricognizione del luogo ove dovrà essere realizzata; di conseguenza, nel caso di omissione, il DL sarà chiamato a rispondere del danno procurato all’amministrazione.

La decisione della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha ritenuto meritevole di apprezzamento positivo le richieste di condanna formulate dalla Procura.

Il Collegio ha infatti evidenziato che sin da subito emerge che l’intera realizzazione dell’opera è nata viziata sin dalla sua fase genetica, laddove in sede di predisposizione del progetto preliminare allegato alla domanda di contributo non venivano indicati i vincoli paesaggistici, ambientali e sismici esistenti sull’area oggetto di intervento.

Tuttavia, con la sentenza in commento, il Collegio si è pronunciato espressamente solo sulla responsabilità del RUP e del progettista incaricato del progetto preliminare.

Per quanto riguarda il DL, quest’ultimo aveva presentato istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c, proponendo il pagamento della somma del 25% della quota di responsabilità (pari al 15%) imputata dalla Procura, che veniva accolta dal Corte dei conti.

Tuttavia, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale (ex multis, Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale, Regione per la Calabria, 20.12.2017, n. 372 del 20 dicembre 2017) secondo il quale, in caso di mancata realizzazione o inutilizzabilità di un’opera pubblica, vi è una responsabilità condivisa tra il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento in quanto entrambi sono tenuti a garantire e controllare la corretta esecuzione dell’opera e la sua disponibilità per la collettività, nel caso di specie, è possibile ritenere che se il DL non avesse presentato istanza di rito abbreviato, lo stesso sarebbe stato condannato dalla Corte dei conti.

Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale, Regione per la Calabria, 28.4.2023, n. 56.

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