La responsabilità del tecnico per l’accesso ai nuovi Ecobonus e Sismabonus
Il Decreto Rilancio ha previsto rilevanti misure nel settore dell’edilizia, fra le quali spiccano quelle riguardanti il cd. Ecobonus e Sismabonus: si tratta di importati incentivi che prevedono un credito di imposta in misura proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta per l’esecuzione di particolari interventi; credito che può essere addirittura ceduto all’impresa stessa o altri intermediari.
Naturalmente tale incentivo, attesa la sua rilevanza e la sua importanza in termini economici, riguarda esclusivamente determinati interventi che rispondano a precisi e puntuali requisiti tecnici specificamente individuati dagli artt. 119 e ss. del Decreto Rilancio e dalle norme richiamate.
In questo contesto, una grande responsabilità grava sui tecnici che sono tenuti verificare ed asseverare che l’intervento eseguito rientri fra quelli che possono godere di questi particolari incentivi ex art. 119 e ss, e che sia in possesso degli specifici requisiti tecnici ivi previsti.
Come è evidente, si tratta di una ulteriore responsabilità che ricade in capo al tecnico, il quale oltre a dover controllare l’esecuzione dell’intervento, nonché asseverare la sua regolarità edilizia-urbanistica, viene ora chiamato ad un ulteriore compito consistente nella verifica dei requisiti e dei presupposti per poter godere delle nuove agevolazioni previste dal Decreto Rilancio.
Entrando nello specifico, ai fini della cessione del credito di imposta o ai fini dello sconto dell’art. 121 del suddetto Decreto Rilancio, il comma 13 dell’art. 119 dispone che, per quanto agli interventi relativi all’efficientamento energetico “i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013”.
Per quanto riguarda gli interventi di riduzione di rischio sismico, l’efficacia degli stessi “è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58”
In entrambi i casi i professionisti incaricati attestano anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Appare dunque evidente la rilevanza che assume l’attività prestata dal tecnico e l’asseverazione resa nonché la grande responsabilità che grava sullo stesso, sia nei confronti dell’amministrazione tributaria, sia nei confronti del committente e dell’impresa incaricata dei lavori.
Infatti, in primo luogo, il tecnico è responsabile nei confronti dell’amministrazione tributaria a che l’intervento rientri nell’ambito di quelli ammessi a questi speciali incentivi e che sia dotato di tutti i requisiti e le caratteristiche tecniche necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il miglioramento di almeno due classe energetiche dell’immobile oggetto di intervento): a tal fine, il comma 14 dispone in modo molto severo che “ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa”.
Si tratta dunque di sanzioni che, indipendentemente dalle collegate responsabilità penali, colpiscono direttamente il tecnico che abbia rilasciato, ai fini dell’accesso a questi speciali contributi, un’asseverazione infedele circa le caratteristiche tecniche dell’intervento. Proprio il concetto di “asseverazione infedele”, preso in prestito dal diritto tributario e applicato in ambito tecnico-edilizio, ha una portata sicuramente diversa rispetta ai concetti di dichiarazione falsa o errata disciplinati nelle SCIA edilizie.
Il tecnico è anche responsabile nei confronti del committente e dell’impresa, atteso che “la non veridicita’ delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio” in capo a questi ultimi. Appare evidente la gravità delle conseguenze della decadenza dal beneficio così come appare evidente la responsabilità, anche di natura professionale, nella quale può incorrere il tecnico: infatti, il mancato accesso a questi speciali incentivi è tale da “sconvolgere” l’intera operazione volta all’esecuzione dei lavori e dunque i rapporti contrattuali fra committente ed impresa.
A tal fine, basta considerare l’ipotesi per la quale, in caso di asseverazione non veritiera da parte del tecnico e di conseguenza decadenza del beneficio, il committente si troverebbe costretto a dover pagare dei lavori che pensava di aver effettuato a costo zero mentre l’appaltatore invece si troverebbe in evidente crisi di liquidità, vedendosi precluso l’accesso diretto a tali incentivi e dovendo così “inseguire” il committente per vedersi pagare la propria attività.
Per questi motivi, il comma 14 dispone perentoriamente che “I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attivita’ prestata”. Proprio il fatto che il legislatore abbia previsto l’obbligo di una tale copertura assicurativa in capo al tecnico, conferma la gravità delle responsabilità che gravano su quest’ultimo.
Del resto, la complessità risiede nel fatto che, diversamente dall’ambito tributario, l’asseverazione prevista dagli art. 119 e ss. non si limita ad un mero controllo formale di documenti, ma richiede una valutazione tecnica complessa: valutazione che non riguarda solo la tipologia di intervento da eseguire ma anche le sue modalità di esecuzione. Basta pensare alla complessità, anche in termini meramente progettuali, che assumono gli interventi di miglioramento sismico.
Pertanto, alla luce di tutti questi fattori, appare evidente il carattere insidioso della valutazione e della conseguente asseverazione a cui viene chiamato il tecnico, tanto più in considerazione delle gravi conseguenze alle quali può andare incontro.
Da qui, l’opportuna prudenza e la necessaria attenzione per le circolari dell’agenzia delle Entrate che, nei prossimi mesi, chiariranno meglio i profili applicativi di tali particolari incentivi in materia edilizia.