La revisione dei prezzi negli appalti pubblici: focus sui lavori

la revisione dei prezzi negli appalti pubblici di lavoriNegli appalti pubblici la revisione dei prezzi ha una storia complicata.

I prezzi di un appalto sono soggetti spesso a variazioni (in aumento come in diminuzione), quindi il corrispettivo pattuito inizialmente tra committente e appaltatore potrebbe variare. Come noto, negli appalti privati di lavori si ricorre al meccanismo di revisione dei prezzi in corso d’opera ex art. 1664 c.c. (clicca qui per leggere).

 

La revisione dei prezzi nella normativa previgente

Servizi e forniture

Il d.lgs. 163/2006 all’art. 115 prevedeva che: “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 (costi standardizzati)”.

Dunque, la clausola di revisione dei prezzi costituiva un obbligo per le stazioni appaltanti: la revisione era sempre dovuta anche in mancanza di clasuole nella lex specialis di gara.

Sulla obbligatoria inserzione della clausola di revisione dei prezzi vi è da dire che la clausola non comportava il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l’Amministrazione procedesse agli adempimenti istruttori normativamente previsti.

Ciò implica che, anche in presenza di tale clausola espressamente prevista in lex specialis, non si aveva una automatica applicazione della stessa in quanto la decisione era pur sempre rimessa alla valutazione  discrezionale della P.A. in un’ottica di bilanciamento tra l’interesse del privato e quello pubblico rivolto al contenimento della spesa.

Al riguardo, come chiarito in giurisprudenza, il privato contraente in relazione all’an della pretesa vantava un interesse legittimo – (giurisdizione del G.A.) e, solo se la revisione viene accordata, un diritto soggettivo (giurisdizione del G.O.) – con riguardo al quantum.

Nell’ambito di tale disamina non può farsi a meno di richiamare i principi contenuti nella sentenza del TAR Lazio n. 9691/2019 che, rinviando Cass. civ. SSUU, 20 aprile 2017, n. 9965, ha stabilito che la stituazione sopra descritta varia sostanzialmente nel caso in cui il contratto “rechi un’apposita clausola che preveda il puntuale obbligo dell’Amministrazione di dar luogo alla revisione dei prezzi: in tale ipotesi, la richiesta sottoposta all’esame del giudice (a prescindere dalla sua fondatezza nel merito), risolvendosi in una mera pretesa di adempimento contrattuale, non può che intendersi come volta all’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, come tale rimesso alla cognizione del giudice ordinario” .

Attenzione però, ciò solo con riferimento a servizi e forniture.

Lavori

Per i lavori invece non era possibile procedere alla revisione dei prezzi e non era possibile fare ricorso all’art. 1664 c.c. così come espressamente previsto dall’art. 133, comma 2, del Codice del 2006: Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile”.

A mente dell’art. 133, comma 3, d.lgs. 163/2006, per le variazioni di prezzo dei lavori si adottava il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una certa percentuale (pubblicata dal Mit entro il 30/06 di ogni anno) da applicarsi nel caso in cui la variazione tra il tasso di inflazione reale e quello programmato dell’anno precedente sia superiore al 2%.

In alcuni casi, tuttavia, si poteva derogare a tale regola: qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, avesse subito variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10%, si applicava una compensazione del prezzo per la percentuale eccedente tale 10% (art. 133, comma 4).

La revisione dei prezzi nel Codice 2016

La situazione varia sensibilmente con il d.lgs. 50/2016.

L’art. 106 del Codice prevede infatti che la revisione dei prezzi sia facoltativa (non più obbligatoria) e ancorata all’inserimento della previsione nei documenti di gara.

I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali (novità del Codice del 2016 è l’estensione ai settori speciali) possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili di revisione dei prezzi. Le clausole non devono alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro, ma devono quantificare e definire le modifiche facendo riferimento alla variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

In altri termini, è rimessa alla descrezionalità della SA la decisione di ricorrere o meno alla revisione dei prezzi come anche la relativa disciplina (meccanismi di revisione del prezzo sono determinati dalla stazione appaltante).

Tuttavia la variazione di prezzo in aumento o in diminuzione segue regole ben precise: deve essere valutata sulla base dei prezzari di riferimento.

Laddove la clausola venga inserita nei documenti di gara nel rispetto dell’art. 106, i principi richiamati dal TAR Lazio in relazione alla normativa previgente tornerebbero di attualità: potrebbe infatti essere opportuno dover esaminare la portata della clausola sulla revisione dei prezzi al fine di verificare se di pretesa di adempimento contrattuale possa trattarsi.

Uno sguardo alla revisione dei prezzi nella bozza di nuovo Regolamento unico

Una delle novità del nuovo Regolamento è senz’altro rappresentata da una norma ad hoc che il legislatore sembra voler dedicare all’istituto della revisione dei prezzi. L’art. 184 disciplina infatti il meccanismo e la procedura sebbene la revisione resti ancorata alla previsione di una clausola nei documenti di gara (come previsto dalla norma codicistica).

Di particolare interesse, appare il comma 5 della disposizione in esame a mente del quale: “Qualora la stazione appaltante si sia avvalsa delle clausole di revisione dei prezzi, non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.

Questa disposizione andrebbe letta tenendo presente quello che prevedeva l’art. 133 del d.lgs. 163/2006 (Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664) ove era chiara la volontà del legislatore di non applicare l’art. 1664 ai lavori pubblici.

Nel comma 5 invece il legislatore sembra dirci che il comma 1 dell’art. 1664 c.c. non si applica se i documenti di gara prevedono la clausola di revisione dei prezzi: da questo si potrebbe ragionevolmente desumere che se la SA decide di non avvalersi della predetta clausola si potrebbe fare ricorso all’art. 1664 cc.