Revisione dei prezzi e aumento costi materiali: istanza entro 15 giorni a pena di decadenza. L’appaltatore “non informato” rischia di non accedere alla compensazione.
In tema di appalti pubblici, l’aumento dei costi dei materiali da costruzione, che negli ultimi mesi ha raggiunto anche +130% nel caso dell’acciaio, ha portato, dopo numerose segnalazioni (tra le associazioni di categoria, ANCE, ACER e Confartigianato hanno da subito segnalato la criticità) all’approvazione di una norma sulla compensazione contenuta nel decreto Sostegni bis (d.l. 73/2021 convertito in l. 106/2021).
L’art. 1 septies rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”, in vigore dal 24 luglio 2021, è stato introdotto in sede conversione del decreto Sostegni bis, per far fronte ai rincari che gli operatori economici stanno subendo e al fine di evitare lo stallo dei cantieri.
Tuttavia, come spesso accade in caso di norme approvate nel periodo estivo, l’appaltatore poco informato e poco attento alla pubblicazione in gazzetta ufficiale di provvedimenti attuativi durante le ferie rischia di non poter accedere alla compensazione.
Ma andiamo con ordine.
La disposizione prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili debba rilevare, entro il 31 ottobre 2021, con decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La disposizione si applica ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni bis e dunque ai contratti in esecuzione al 24 luglio 2021.
Per i materiali da costruzione in questione si procederà dunque a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui diremo a breve, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici previgente (d.lgs. 163/2006) e in deroga all’art. 106, comma 1, lettera a), del codice vigente (d.lgs. 50/2016), determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).
Le stazioni appaltanti provvederanno alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche’ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici (previgente e vigente), con esclusione dei concessionari lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, in caso di insufficienza delle risorse delle stazioni appaltante (già provate dagli imprevisti incrementi di costo extra covid-19 come il riconoscimento alle imprese degli oneri di sicurezza), alla copertura degli oneri si provvederà accedendo al Fondo per l’adeguamento dei prezzi fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità indicate nel decreto che sarà adottato dal MIMS “garantendo la parità’ di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse”.
La compensazione è automatica o è prevista un’azione in capo all’appaltatore?
L’art. 1 septies, comma 4, è una norma da portare all’attenzione degli appaltatori.
Secondo tale disposizione, per le variazioni in aumento, l’appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza, alla stazione appaltante una istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MIMS.
Attenzione, dunque, l’appaltatore che non presenta la predetta istanza nei termini descritti non potrà avere diritto ad alcuna compensazione per l’aumento dei costi dei materiali da costruzione.
Il MIMS ha tempo fino al 31 ottobre 2021 per emanare il decreto, ciò significa che potrebbe essere adottato il 10 ottobre come il 1 agosto e da tale data iniziano a decorrere i 15 giorni entro i quali presentare a pena di decadenza l’istanza di compensazione alla stazione appaltante (una nota per il nostro legislatore: sarebbe opportuno parlare di committente e non di stazione appaltante, giacché siamo in esecuzione del contratto e l’appalto è già stato affidato?).
Durante l’estate 2021, gli appaltatori dovrebbero dunque attentamente monitorare la questione facendo attenzione a quando sarà pubblicato il decreto del MIMS.