Revoca della gara illegittima in assenza di una motivazione adeguata sulle nuove modalità di gestione del servizio
La revoca della gara può ritenersi legittimamente disposta dalla Stazione appaltante solo in presenza di documentate ed obiettive esigenze di interesse pubblico, opportunamente esplicitate, che rendano evidente l’inopportunità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti.
Lo ha ribadito il TAR Bari in un’ipotesi in cui – successivamente alla proposta di aggiudicazione di una gara per l’affidamento di servizi di manutenzione, assistenza e servizi accessori delle macchine operatrici aeroportuali – la Stazione appaltante ha deciso di revocare la gara in autotutela, motivando tale decisione in ragione di un complessivo riesame delle modalità di gestione del servizio, da cui sarebbe emersa la convenienza di provvedere in maniera differente rispetto alla prestazione inizialmente richiesta (in particolare provvedendo alla gestione full service dei mezzi aeroportuali).
Il TAR non ha ritenuto tale motivazione sufficiente in relazione alla maggior convenienza del nuovo “modello” rispetto a quello della gara revocata e, pertanto, ha annullato il provvedimento di revoca.
(TAR Puglia, Bari, Sez. III, 30/08/2018, n.1205)