Ricalcolo pensioni militari, battaglia finita? Il punto dopo la circolare INPS.

La battaglia per il ricalcolo delle pensioni militari è giunta a un punto di svolta. Con la circolare INPS del 14.7.2021 l’Amministrazione ha comunicato l’intenzione di adeguarsi alla ormai nota pronuncia delle Sezioni Riunite del 4 gennaio 2021, n. 1 che abbiamo più volte commentato (clicca qui).

In particolare, la circolare ha preso atto del contenzioso generatosi a seguito dalla non corretta applicazione delle norme contenute nel d.P.R. 1092/1973 che aveva visto l’Amministrazione più volte soccombente per aver calcolato le pensioni dei militari rientranti nel sistema contributivo con l’aliquota prevista dall’art. 44 d.P.R. 1092/1973 per il personale civile in luogo della specifica disciplina prevista per il personale militare dagli artt. 52 e 54.

Per l’effetto, con diversi mesi di ritardo dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Riunite, l’INPS ha deciso di disporre il riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni applicando l’aliquota del 2,44% oltre interssi sui ratei pregressi.

Tutto finito? Non proprio.

Come noto, le circolari hanno solamente un valore giuridico interno all’amministrazione e non sono fonte di diritti per i terzi.

Sicché la manifestazione di intento da parte dell’INPS, sebbene rappresenti un cambio di atteggiamento dell’Istituto, non comporta automaticamente la implementazione del riesame e la liquidazione delle differenze sui ratei. Essa, in sostanza, non cambia la posizione dell’Amministrazione, la quale resta inadempiente sino all’effettivo ricalcolo.

Ciò detto, anche in ragione delle indicazioni fornite dall’Istituto, è possibile distinguere diverse situazioni.

  1. Per coloro che andranno in pensione nei prossimi mesi occorrerà vigilare sull’effettivo adempimento al fine di evitare illegittime disapplicazioni del principio affermato dalle Sezioni Riunite.
  2. Per coloro che sono già in pensione, si rende ancor più utile la presentazione di una istanza e una diffida. Tali strumenti sono indispensabili per due ragioni:
    a) interrompere la prescrizione quinquennale sui ratei pensionistici arretrati. Come del resto riconosciuto dalla circolare in commento, l’eventuale riesame comporterà la liquidazione anche degli arretrati ad esclusione però dei ratei già prescritti;
    b) premunirsi di uno strumento giudiziale in caso di mancato adempimento dell’Amministrazione. La condotta inadempiente dell’Amministrazione nel passato dimostra, infatti, la importanza dello strumento giudiziale per garantire i diritti dei pensionati. A tal fine, in caso di mancato ricalcolo, è possibile avviare il giudizio pensionistico solo previa notificazione di apposta istanza e pedissequa diffida all’Amministrazione.
  3. Per coloro che hanno avviato un contenzioso dinanzi alla Corte dei Conti occorre distinguere:
    a) per coloro che sono parti in giudizi pendenti dinanzi alla Corte dei Conti è bene chiarire che la circolare non pone fine al contenzioso. Lungi dal comportare la cessazione della materia del contendere, questa costituisce però una manifestazione di volontà di cui il Giudice dovrà necessariamente tener conto nell’emettere una sentenza favorevole al pensionato.
    b) per coloro nei cui confronti è intervenuta una sentenza passata in giudicato negativa l’INPS non disporrà nessun ricalcolo. Ciò, anche in relazione al punto che precede, evidenzia la indispensabilità di azionare tutte le difese nei giudizi pendenti e di ricorrere in appello nei casi in cui vi sia stata una sentenza di primo grado negativa.

In conclusione, a nostro parere la circolare dell’INPS rappresenta un punto di svolta per la campagna per il ricalcolo delle pensioni militari ma, in attesa che venga predisposto il ricalcolo effettivo di ciascuna posizione, occorre che tutti gli strumenti stragiudiziali e giudiziali siano adottati per tempo e secondo le modalità di legge al fine di non incorrere in spiacevoli decadenze.

E’ pertanto oggi più che in passato indispensabile continuare a inviare istanze al fine di richiedere il ricalcolo.

Infine resta aperta la questione riguardante coloro che al 31.12.1995 avevano maturato meno di 15 anni di contributi. Per tale categoria, l’INPS ha comunicato che non procederà al riesame in quanto è vi è un contrasto giurisprudenziale non risolto dall’intervento delle Sezioni Riunite. Anche per tali posizioni Legal Team continua ad essere in prima linea affinché l’art. 54 d.P.R. 1092/1973 venga applicato a tutti i pensionati militari rientranti nel sistema misto in ragione del numero effettivo degli anni maturati al 31.12.1995.

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Circolare_numero_107_del_14-07-2021