Riforma del Terzo settore: in una circolare le indicazioni sugli adeguamenti statutari
La Direzione generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato una circolare che fornisce chiarimenti circa gli adeguamenti statutari previsti dall’art. 101, co. 2, del Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), come modificato dal correttivo (d.lgs. 3 agosto 2018, n.105).
L’art. 101, co. 2, del CTS prevede attualmente che, entro il 3 agosto 2019, le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri attualmente previsti dalle normative di settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludano l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Il correttivo, infatti, ha prorogato il termine per l’adeguamento ed espunto il riferimento alle imprese sociali, cui si applica invece l’art.17, co.3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
La circolare distingue le norme del codice del Terzo settore suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario in tre diverse tipologie: a) norme inderogabili; b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (di regola individuabili perché contengono la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”); c) norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (di regola individuabili perché contengono la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono…” o “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…”.
Ad esempio, l’indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell’ente costituisce adeguamento obbligatorio dello statuto. La circolare precisa anche che esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l’individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice, riproducendo le fattispecie elencate all’art. 5, richiamando la lettera corrispondente e, al contempo, fornendo ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività medesime.
Invece, con riferimento all’esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, la circolare precisa che qualora l’ETS intenda esercitare attività diverse, lo statuto dovrà prevedere tale possibilità, senza tuttavia che sia necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili, in quanto la loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte degli organi dell’ente, cui lo statuto avrà espressamente attribuito la relativa competenza. Pertanto, qualora lo statuto vigente non preveda lo svolgimento di attività diverse, l’inserimento di esse attraverso una modifica statutaria effettuata nel termine dei 24 mesi dall’entrata in vigore del CTS non potrà comunque avvenire con le modalità deliberative “alleggerite”, in quanto la scelta determina un’innovazione sostanziale del rapporto associativo. Se, al contrario, lo statuto già prevede la possibilità per l’ente di svolgere attività diverse, tale previsione dovrà essere accompagnata dalle specifiche disposizioni in materia di secondarietà e strumentalità di esse e, nel caso in cui esse non siano puntualmente elencate, dalla previsione delle modalità di individuazione da parte degli organi dell’ente. In tal caso, conclude la circolare, si tratterà di adeguamento obbligatorio dello statuto, derivante dalla necessità di conformare alla nuova cornice del codice la preesistente previsione statutaria circa l’esercizio di attività ulteriori e dunque soggetto ai quorum deliberativi della maggioranza ordinaria.
Alla circolare è allegata una tabella che riepiloga, articolo per articolo del Codice, la natura dell’adeguamento (distinguendo fra obbligatoria, derogatoria e facoltativa) e la relativa modalità deliberativa (distinguendo fra semplificata e non semplificata).
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 27/12/2018, n. 20