Riforma del Terzo settore: prime indicazioni sulla fase transitoria
La Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito in una nota alcune prime indicazioni sulla fase transitoria di attuazione del Codice del Terzo settore.
Il nuovo Codice, infatti, contiene molte previsioni di non immediata applicazione. Molte disposizioni, infatti, sono collegate all’operatività una delle grandi novità della riforma, il Registro unico nazionale del Terzo settore, che deve ancora essere istituito. L’art. 53 del Codice prevede che la procedura per l’iscrizione nel Registro debba essere definita entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice medesimo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e che nei centottanta giorni successivi all’entrata in vigore di tale d.m. le Regioni disciplineranno i procedimenti di propria competenza riguardanti l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dal registro, rendendolo operativo entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica. Fino a tale momento, continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei vari registri ONLUS, nei registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e il requisito dell’iscrizione al registro unico si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti.
Inoltre, l’art. 101, co. 2, assegna alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS un termine di 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017), al fine di apportare ai propri statuti le modifiche previste dalla riforma. La nota della Direzione Generale del Terzo settore precisa tuttavia che gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi sin dalla loro costituzione alle norme del Codice in via diretta ed immediata, ovverosia quelle che non sono riconducibili all’istituzione del Registro unico o all’adozione di provvedimenti attuativi successivi.
La nota chiarisce anche che, poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discenderà, tra l’altro, dall’iscrizione nel Registro unico, l’acronimo ETS, anche se già previsto nella denominazione sociale, non sarà fino a tale momento spendibile nei rapporti con i terzi.