Rigenerazione urbana nel Lazio: le istruzioni della Regione ai Comuni per le “delibere attuative”

Con una Determinazione pubblicata il 14.1, la Regione Lazio ha adottato le “Linee Guida per la redazione delle deliberazioni e per le elaborazioni cartografiche ai fini dell’applicazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 «Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio»”.

L’atto di indirizzo, in particolare, offre ai Comuni del Lazio indicazioni, sostanziali, tecniche e procedimentali in merito alle delibere attuative da adottare ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della L.R. 7/2017.

Tra i diversi passaggi che, in sintesi, possono segnalarsi:

a) viene ribadito che in merito all’art. 6 (interventi diretti) non occorre alcuna deliberazione e, anzi, non vi è spazio alcuno per attività regolatoria da parte dei Comuni, attesa la immediata applicabilità, in deroga agli strumenti urbanistici, della disposizione:

l’art. 6 non necessita di alcuna deliberazione comunale di recepimento della legge per trovare applicazione; gli interventi da tale norma previsti, pertanto, potranno essere attuati direttamente e senza che occorra alcuna forma di regolamentazione dell’istituto da parte del comune. La relativa disciplina è infatti interamente e compiutamente contenuta nell’art. 6 ed è ad essa sola che occorre fare riferimento per l’attuazione degli interventi.

 

b) per i “programmi di rigenerazione urbana ex art. 2 L.R.7/2017” non occorre alcun atto “generale”, atteso che:

Ogni programma di rigenerazione è autonomo ed autosufficiente, per cui le deliberazioni ai sensi dell’art. 2 saranno tante quante i programmi di rigenerazione urbana che il comune intende, nel tempo, approvare.

Fermo restando, prosegue la Determina, che (osserviamo: diversamente che per l’art. 6)

Resta ovviamente possibile, per i comuni che lo ritengano proficuo, individuare preventivamente, a mezzo di apposite deliberazioni, le aree o i settori del proprio territorio che ritiene opportuno sottoporre ai suddetti programmi in quanto per esse si rileva una spiccata necessità di intervento, e sollecitare valutazione; dal punto di vista procedurale, per tali deliberazioni, in quanto aventi natura strategica e di indirizzo, non è necessario alcun passaggio presso l’amministrazione regionale.

c) le delibere ex artt. 3, 4 e 5 costituiscono, a tutti gli effetti, quindi anche in merito al procedimento di adozione-approvazione, delle modifiche agli strumenti urbanistici;

d) il potere regolatorio attribuito ai Comuni deve essere esercitato entro i limiti dell’art. 1 della L.R. e ciò sia in punto di finalità perseguibili (quelle di cui al co. 1 della norma in parola) sia di ambito territoriale per le quali è possibile introdurre le relative “deroghe” (le porzioni di terriotrio urbanizzato”). Inoltre è fondamentale, sottolinea la Regione, che le delibere esplicitino

puntualmente anche i contenuti di cui all’art. 8 della legge, in quanto trattasi di fondamentali modalità applicative degli interventi.

La delibera è di sicuro interesse per Amministrazioni e soggetti proponenti e, inoltre, appare destinata anche a mettere in discussione alcuni dei provvedimenti attuativi già approvati da alcuni Comuni, non del tutto in linea con le indicazioni della Regione.