Rigenerazione urbana nel Lazio: prime decisioni del TAR sulla L.R. 7/2017.

Una recentissima decisione del TAR Lazio (Sez. II-bis, 12.12.18, n. 12058), sia pur con un percorso motivazionale estremamente sintetico, afferma che non ostano all’ammissibilità della SCIA presentata per il mutamento di destinazione d’uso ex artt. 4 e 6 L.R. 7/2017 né la circostanza che il m.d.u. sia già avvenuto abusivamente, né l’esistenza di vincoli discendenti da atti d’obbligo stipulati in sede di rilascio di un precedente titolo edilizio.

In particolare, secondo la decisione:

a) quanto allo “stato legittimo”: – l’art. 1 L.R. 7/17 prescrive unicamente che il fabbricato oggetto di intervento si “legittimato nel suo ingombro urbanistico”; – se il m.d.u. è già avvenuto (abusivamente) la SCIA presentata ex artt. 4 e 6 L.R. 7/17 potrebbe avere valore di istanza “in sanatoria”.

b) quanto all’esistenza di vincoli discendenti da atti d’obbligo: la L.R. 7/17, con le deroghe ammesse alla pianificazione urbanistica vigente, è- almeno in astratto – idonea a superare (o, quanto meno, a poter indurre la PA a riconsiderare) vincoli discendenti da “atti d’obbligo” collegati al titolo edilizio originario (che, nel caso di specie, imponevano il mantenimento di una data destinazione d’uso).