Apposizione di riserve in appalti pubblici: importanza dei termini e rischio decadenza

Apposizione di riserve in appalti pubblici: importanza dei termini e rischio decadenzaQuella dell’apposizione delle riserve negli appalti pubblici è una problematica che assume notevole importanza per gli operatori con particolare riferimento ai termini e alla decadenza.

È il caso di ribadire alcuni principi appunto partendo da una recente sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro.

Questi i fatti. Un operatore domandava al Tribunale che gli venisse riconosciuto il diritto al pagamento della maggior somma di € 2.064.695,43 in conseguenza dell’anomalo andamento dei lavori (da imputarsi a responsabilità della committente). Nel costituirsi, l’amministrazione convenuta contestava le pretese dell’aggiudicatario – ritenute illegittime in quanto l’operatore aveva non solo apposto tardivamente le riserve, ma non le aveva altresì confermate all’atto della sottoscrizione del conto finale. Con la sentenza di primo grado, il Giudice accoglieva parzialmente le conclusioni rassegnate dall’operatore economico e condannava l’amministrazione al pagamento della somma di € 350.235,81.

Avverso tale decisione, sia l’amministrazione che l’aggiudicatario proponevano appello: la prima, ribadendo l’assunto che le riserve fossero state apposte tardivamente e non confermate al momento della sottoscrizione del conto finale; il secondo, censurando in via incidentale l’erroneità della pronuncia di prime cure laddove non riconosceva la legittimità di tutte le riserve iscritte.

Ambo gli appelli venivano rigettati. Il Collegio chiamato a pronunciarsi sulla vicenda ricorda anzitutto che il requisito di specificità dei motivi di appello, di cui all’art. 342 c.p.c., deve tenere nella dovuta considerazione le motivazioni alla base della sentenza oggetto di gravame (con conseguente inammissibilità dell’appello fondato su motivi contenenti un generico richiamo alle conclusioni, eccezioni e deduzioni rassegnate nella comparsa di primo grado).

Nel merito, il Collegio evidenzia quanto segue:

– ad assumere primario rilievo è l’esatto momento in cui le riserve vengono apposte (una loro tardiva iscrizione comporterà infatti la decadenza dell’operatore da tale diritto, con nullità delle riserve apposte oltre i termini previsti);

– l’operatore cui sia sottoposto il registro di contabilità per la sua sottoscrizione dovrà contestare le contabilizzazioni in esso contenute, esplicitando poi la relativa riserva;

– ove la riserva apposta sia relativa a lavori indicati nel già menzionato registro di contabilità, l’appaltatore dovrà sempre firmare lo stesso con riserva (pena la decadenza): ciò significa, in altri termini, che, poiché l’appaltatore deve firmare il registro ogniqualvolta venga emesso un SAL, egli dovrà formulare le riserve inerenti a ciascun SAL nel medesimo momento in cui sottoscrive il registro;

– se la riserva riguarda fatti c.d. continuativi (ossia che durano nel tempo o la cui causa si ripete continuativamente), l’operatore dovrà iscrivere riserva ogni volta che essa riguarda partite contabilizzate nel registro ovvero fatti ad esse riconducibili (in tal caso, la continuità del fatto generatore incide soltanto sulla possibilità di quantificare esattamente la riserva, ma non di dispensare l’appaltatore dall’immediata iscrizione);

– se oggetto di riserva è l’intero appalto (non quindi partite di lavoro indicate nel registro di contabilità), l’appaltatore non sarà onerato dall’obbligo di apporre immediatamente riserva: momento finale per tale adempimento viene individuato nel conto finale (atto in cui andranno, come detto, confermate le riserve già apposte nel registro di contabilità stesso);

– diversamente, ove nel corso dell’esecuzione delle opere sorgano contestazioni tra esecutore ed appaltatore e la controversia venga risolta con l’intervento del RUP, l’esecutore che non sia soddisfatto dai termini nei quali la questione sia stata risolta sarà tenuto ad iscrivere riserva al momento della prima sottoscrizione successiva del registro di contabilità;

– in caso di indisponibilità del registro di contabilità, l’appaltatore – il quale formuli riserve dal contenuto generico – dovrà informare tempestivamente l’amministrazione, esplicitando l’apposta riserva nei termini indicati dalla legge mediante atto scritto avente data certa (ciò al fine di non incorrere nelle decadenze previste dalla legge stessa).

Per un approfondimento delle tematiche: R. Berloco, Le riserve nell’ambito dei lavori pubblici, Grafill Editoria Tecnica, 2019; R. Berloco, P.G. Gianforte, Riserve per costi extra covid-19 nell’ambito dei lavori pubblici, Grafill Editoria Tecnica, 2020;

(Corte App. Catanzaro, Sez. III, 4.2.2022, n. 137)