Riserve: qual è il primo atto dell’appalto idoneo a riceverle?

In sintesi, l’appaltatore ha l’onere, a pena di decadenza, di

a) formulare la riserva, (ex art. 191 co. 1 Reg. 207/2010) sul “primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore”;

b) riproporre la riserva (ex art. 190 co. 4 Reg. cit.) nel registro di contabilità nel giorno in cui gli viene presentato (ex art. 191 co. 1 Reg. cit.) ed entro 15 giorni esplicarla e quantificarla, sempre sullo stesso atto, indicando con precisione il compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda;

c) confermare le domande sul conto finale dei lavori (art. 191, co. 2 Reg. cit.).

Qual è, però, il primo atto dell’appalto idoneo a riceverle?

Ebbene, l’art. 181 d.P.R. 207/2010 elenca i documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto, ossia: “il giornale dei lavori; i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; le liste settimanali; il registro di contabilità; il sommario del registro di contabilità; gli stati d’avanzamento dei lavori; i certificati per il pagamento delle rate di acconto; il conto finale e la relativa relazione. [..] I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall’esecutore”  .

Ai sensi dell’art. 181 co. 2 e 3 d.P.R. 207/2010, i libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d’avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori, mentre da un lato, i libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure e dall’altro, il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall’esecutore.

Pertanto, a secondo dei casi, allorquando si tratti di fatti con effetti dannosi istantanei, il primo atto idoneo a ricevere le riserve deve rinvenirsi tra i documenti amministrativi di cui all’art. 181 del d.P.R. citato in cui è richiesto il contraddittorio e la firma dell’esecutore.

Indi, a titolo meramente esemplificativo, se vi sono contestazioni e/o richieste al momento del rilevamento delle misure, il primo atto idoneo a ricevere le riserve è il libretto delle misure.

(Trib. Firenze, 17/01/2017, n. 127)