Servizi ad alta intensità di manodopera: si applica il criterio dell’OEPV.

Servizi ad alta intensità di manodopera si applica il criterio dell’OEPV.Può una stazione appaltante ricorrere al criterio del minor prezzo in appalti caratterizzati da servizi ad alta intensità di manodopera? Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in merito, fornisce risposta con la pronuncia in commento.

La contesa ruota intorno ad una procedura volta ad affidare un servizio di vigilanza privata per la tutela di beni immobili di proprietà del Comune, dei dipendenti e degli utenti di detti immobili. Il criterio di aggiudicazione – originariamente indicato nell’OEPV – veniva modificato in quello del prezzo più basso.

Tale decisione era motivata dal fatto che, ancorché fosse pacifico si trattasse di servizi ad alta intensità di manodopera, la natura standardizzata degli stessi consentiva l’applicazione del criterio del prezzo più basso – a nulla rilevando, come evidenziato in una richiesta di rettifica del criterio, che la normativa vigente (articolo 95, comma 3, lettera a) Codice) prevedeva per tali attività il ricorso al criterio dell’OEPV.

In particolare, il Collegio di primo grado – nel rigettare il ricorso – evidenziava come al momento della pubblicazione del bando di gara la normativa nazionale citata non conteneva l’inciso che obbligava a ricorrere al criterio dell’OEPV – introdotto con il d.l. 18.4.2019 n. 32 (c.d. sblocca-cantieri) – sicché si doveva far riferimento, in tali casi, a quanto previsto dalla legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 2015 n. 16 (nello specifico a quanto statuito dall’articolo 33).

Tale disposizione – che non contiene una norma analoga a quella dell’articolo 95, comma 4 come emendato dal decreto sblocca-cantieri – va letto nel senso che “purché venga data adeguata motivazione delle ragioni sottese, all’amministrazione aggiudicatrice non è denegata la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo ancorché i servizi privati da affidare siano connotati da un’alta intensità di manodopera”.

Di conseguenza, il Collegio evidenzia che “il criterio originariamente prescelto dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tuttavia, non risponde a criteri di efficacia nell’individuazione del soggetto aggiudicatario”. Da ciò deriva che, in ragione della natura standardizzata dei servizi oggetto dell’appalto, non è possibile “individuare margini di qualità sufficienti per distinguere efficacemente tra diverse offerte tecniche”.

Nell’appello che seguiva i giudici di Palazzo Spada ribaltavano il segno della decisione assunta in primo grado, evidenziando che:

– è incontestato che si tratti di servizi ad alta intensità di manodopera, in quanto il costo per tale voce dell’offerta è superiore al 50% dell’intero valore del contratto – come previsto dall’articolo 50, comma 1, ultimo periodo Codice;

– l’A.P. (sentenza n. 8/2019) chiariva che “il combinato disposto dei commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016 deve interpretarsi nel senso che gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand’anche gli stessi abbiano caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b) del medesimo codice”;

– la pronuncia della Plenaria era antecedente l’entrata in vigore dello sblocca-cantieri, sicché la formulazione dell’art. 95 era quella previgente le modifiche a ciò apportate dal decreto medesimo;

– la modifica apportata dallo sblocca-cantieri, quindi, ha portata meramente esplicativa di un principio già consolidato all’interno del codice dei contratti pubblici (principio che veniva semplicemente richiamato dall’Adunanza Plenaria nel risolvere un contrasto insorto all’interno del Consiglio di Stato);

– la legge provinciale, da par sua, individua il criterio dell’OEPV come regola (articolo 33, commi 1, 2 e 3) e quello del prezzo più basso come ipotesi meramente residuale (comma 6 ultima parte), senza prevedere nulla in materia di servizi standardizzati e/o ad alta intensità di manodopera;

– di conseguenza, il relativo regime dovrà derivare da un’interpretazione della norma comunitariamente orientata, quale quella fornita dall’A.P. nella pronuncia citata – interpretazione eurounitaria fatta propria dalla legge regionale stessa (la quale, all’articolo 1, comma 1, espressamente recepiva la direttiva 2014/24/UE in tema di appalti pubblici).

(Cons. St, Sez. VI, 23/12/2020, n. 8285)