Servizi di progettazione: quando è necessario il certificato di corretta esecuzione

In una procedura avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo edificio scolastico post sisma, la lex specialis prevede che l’operatore deve comprovare il possesso dei requisiti allegando, a pena di esclusione, già in sede di partecipazione i relativi documenti.

In particolare, la lettera di invito prevede che i progettisti devono possedere i seguenti requisiti:

– comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

– elenco dei lavori, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi cinque anni i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, lett. vvvv), del Codice , con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori più importanti.

Il requisito della copertura assicurativa contro i rischi professionali

In relazione al primo aspetto, è risultato che due progettisti mandanti del costituendo RTP che ha partecipato alla gara sarebbero carenti del requisito della “copertura assicurativa contro i rischi professionali” poiché il campo riservato a tale dichiarazione nel DGUE risultava barrato.

Secondo il TAR, tale omissione avrebbe dovuto portare all’esclusione, non potendosi in questo caso attivare il soccorso istruttorio in ragione della chiara formulazione delle norme di gara e della sanzione escludente esplicitamente prevista (si ricorda che l’appalto riguarda la realizzazione di una scuola, per giunta nell’ambito di attività di ricostruzione post sisma).

Sulla comprova a mezzo dei certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori

La mandataria del RTP non avrebbe allegato i “certificati di corretta esecuzione” relativi a ciascun servizio, secondo quanto richiesto dalla lex specialis al fine di verificare l’effettiva realizzazione dei lavori.

Ad avviso del Collegio, la legge di gara era chiara nel richiedere tali certificati.

In altri termini, si chiedeva che la capacità tecnica dei progettisti venisse dimostrata non attraverso i servizi di progettazione svolti in passato, ma attraverso i lavori realizzati – correttamente e con buon esito, secondo quanto risultante dalle apposite certificazioni – sulla base dei progetti da essi redatti.

Tanto è coerente con la direttiva comunitaria 2014/24/UE, che all’art. 58, par. 4, indica tra i relativi “mezzi di prova” anche l’elenco dei lavori eseguiti negli ultimi anni, corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti.

(TAR Lazio Roma, Sez. III ter, 30/03/2018, n. 3570)