DL Cura Italia e DPCM 22 marzo 2020: edilizia privata tra art. 15 TUEd e norme emergenziali.
Ne abbiamo già parlato in alcuni precedenti contenuti (La proroga dei termini dei titoli edilizi in situazioni straordinarie La proroga dei titoli edilizi (webinar con Carlo Pagliai ), è però il caso di tornarci con riferimento agli ultimi due interventi normativi: il DL Cura Italia e il DPCM 22 marzo, adottati sempre ai fini della gestione della emergenza COVID-19.
In particolare – venendo al punto – l’interrogativo che sorge è come si coordinino l’art. 15 del TUEd, su decadenza e sospensione dei titoli edilizi, l’art. 103 del DL Cura Italia (DL 17.3.2020, n. 18) e il DPCM 22 marzo 2020.
Proviamo a mettere ordine (sperando che, nel frattempo, non intervenga qualche ulteriore intervento normativo!).
L’art. 15, co. 2, del TUEd, ai fini che qui ci interessano, prevede che
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, (…)
Tale norma (peraltro oggetto delle “consuete” variazioni sul tema in sede di legislazione regionale, ben illustrate da un esaustivo dossier ANCE) sarebbe astrattamente sufficiente a permettere la sospensione dei termini legati ai titoli edilizi nel dato contesto, ma con due limiti:
a) la sospensione non opera mai automaticamente (secondo una giurisprudenza molto consolidata);
b) quindi, occorre una istanza ed un provvedimento espresso da parte della PA (no al silenzio assenso, come recentemente chiarito sempre dalla giurisprudenza) .
Ragionando sulla situazione di emergenza venutasi a creare e su tale norma, alcune Amministrazioni avevano cercato di darsi (e dare agli operatori) indicazioni. Così, ad esempio, Roma Capitale aveva reso noto che:
Con riferimento … a quanto disposto dall’art. 1, comma 1 lett. a) del DPCM dell’8.03.2020 – la cui validità è stata estesa con successivo DPCM del 9.03.2020 a tutto il territorio nazionale -, che prevede, tra l’altro, quale misura atta a contenere il contagio da COVID-19 quella di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche … salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità … “, si rappresenta che qualora nell’esecuzione dei lavori nei cantieri edili, oggetto di valide procedure edilizie di cui al D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii., il Committente unitamente al Direttore dei Lavori dispongano la sospensione dei relativi lavori, per effetto di quanto disposto dai richiamati Decreti, la detta sospensione costituisce fattispecie di proroga dei titoli edilizi, da comunicare alle Direzioni Tecniche Municipali, in quanto “fatto sopravvenuto” (art. 15, comma 2 D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.), estraneo alla volontà del titolare del Permesso di Costruire o a qualsivoglia altro titolo edilizio.
La proroga è da intendersi accordata per il periodo che intercorre dal giorno dell’avvenuta sospensione dei lavori disposta dal Committente e Direttore dei Lavori (non prima del 9.03.2020), fino al giorno della cessata emergenza epidemiologica disposta dalle autorità competenti.
Le intenzioni erano buone, ma lo strumento decisamente meno, atteso che una Circolare non è idonea a derogare le modalità di applicazione di una norma di legge (l’art. 15, co. 2, TUEd, come visto non prevede né consente automatismi e implica un provvedimento espresso).
E veniamo agli ultimi (?) due provvedimenti.
Il DL cura-Italia prevede, all’art. 103, co. 2, che:
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita’ fino al 15 giugno 2020
Tale norma ha un raggio d’azione tale da sovrapporsi e derogare in via ecezionaòe (anche) l’art. 15 co. 2 TUEd con un meccanismo presuntivo ed automatico cosicché può ritenersi che: i termini ex art. 15 TUEd sono automaticamente (e retroattivamente) sospesi per l’intero periodo indiocato dalla norma (31.1 – 15.4), senza cioè che occorra alcuna istanza e conseguente provvedimento amministrativo.
In tal senso si segnalano anche alcuni atti di indirizzo regionali (in questo caso, diversamente dalla Circolare di Roma Capitale prima portata ad esempio) in linea con la norma del DL cura-Italia.
Così, ad esempio, la Regione Emilia-Romagna, con la circolare del 19.3.2020 chiarisce che si è al cospetto di una proroga ex lege di tutti i titoli abilitativi in scadenza tra 31.1 e 15.4.
In tutto ciò arriviamo all’ultima puntata, ossia al DPCM del 22 marzo 2020 dove vengono individuate – tramite l’ormai noto sistema del rinvio ai codici ATECO – le attività economiche “sospese e non sospese“.
Quanto all’edilizia, pubblica e privata, un utile lavoro di ricognizione è stato fatto da ANCE.
Tale provvedimento pare ratificare che l’edilizia privata è sostanzialmente sospesa, giacché, salvo la categoria di cui alla divisione 43.2 (lavori specializzati afferenti a installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzioni ed installazione), restano “ferme” le attività di costruzione di edifici (p.to 41, salvo, della classe 41.20 la costruzione di strutture per impianti industriali , esclusi gli edifici). Restano invece attive (ossia non sospese ex lege) categorie di intervento sub. 43 (tra cui anche, ad esempio, alcuni interventi impiantistici) .
Ad ogni modo – anche a voler interpretare il complesso e scivoloso combinato disposto del DPCM del 22.3 e dei codici ATECO sospesi/non sospesi in modo da ritenere ancora possibili taluni interventi di edilizia privata (*)., ai fini di ciò che qui ci interessa, data la natura sovraordinata e generale dell’art. 103 del DL cura-Italia, si deve ritenere che anche per i cantieri che – in ipotesi – dovessero restare attivi, resterebbero comunque sospesi i termini nel periodo 31.1 – 15.4.
(*) Si veda ad esempio questo articolo de Il Sole24 ore che fa riferimento alle prime FAQ del MiSE. Si consideri a tal proposito ad es. il 43.22, non sospeso, che reca “Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria“, il 43.29.01 “Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili -installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: ascensori, scale mobili inclusa riparazione e manutenzione” .