Sulla domanda di “sanatoria ex art. 37 TUED” (c.d. SCIA in sanatoria) occorre il provvedimento espresso del Comune?

Continua ad essere discusso, nella prassi e nella giurisprudenza, il meccanismo sanante previsto dall’art. 37, co. 4, del Testo Unico dell’Edilizia, in base al quale “ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro (…)“.

Sul punto si registrano ben tre interpretazioni giurisprudenziali:

a) esattamente come nel caso dell’art. 36 del TUEd,, dal silenzio dell’Amministrazione conseguirebbe il rigetto della domanda di sanatoria (con la recentissima sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 7.3.2018, n. 1457);

b) in assenza di una espressa previsione all’interno dell’art. 37, il silenzio dell’Amministrazione costituirebbe un inadempimento (con possibilità di agire dinnanzi alla giustizia amministrativa per ottenere la condanna della PA a provvedere), come ritenuto, ad esempio, da TAR Lazio, n, 709/2010;

c) trattandosi di SCIA, l’effetto abilitante (in sanatoria) si produrrebbe dal momento del deposito della segnalazione certificata (tesi sostenuta dal TAR Lazio nella sentenza n. 156/2018 e dal Consiglio di Stato nella decisione n. 1534/2014).

Una possibile “via di uscita“, tuttavia, sembra essere suggerita dal “Decreto SCIA 2” e, in particolare, dalla Tabella A, che, nella Sezione “edilizia”, al p.to 41, oltre a contemplare espressamente la “SCIA in sanatoria” (espressione che, fino ad oggi, non aveva mai trovato ingresso nel lessico “ufficiale” del Testo Unico dell’Edilizia), prevede espressamente che il relativo “regime amministrativo” è quello – appunto – della SCIA. Il che dovrebbe lasciar intendere che l’effetto abilitante (sanante) si produce con il semplice deposito della segnalazione certificata, senza necessità di provvedimenti espressi del Comune.

L’indice normativo derivante dal Decreto SCIA 2, quindi, pare avvalorare la conclusione secondo cui “la SCIA in sanatoria presentata ex art. 37 del medesimo D.P.R. si presta a rendere operanti le correlate prescrizioni di cui agli artt. 19 e ss. della legge n. 241 del 1990 in materia di “silenzio assenso”, dovendo essere ragionevolmente riconosciuto a tale segnalazione “carattere e natura confessoria, diretta a provare la verità dei fatti attestati e a produrre, con l’inutile decorso del tempo per l’emanazione di provvedimenti inibitori, effetti direttamente stabiliti dalla legge, indipendentemente da una diversa volontà delle parti”, ossia l’ “avvenuta formazione del titolo abilitativo in sanatoria” (TAR Lazio n. 156/2018), smentendo, invece, la recentissima decisione del TAR Campania, n. 1457/2018, ad avviso della quale  “non può ravvisarsi nella fattispecie di sanatoria di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 un’ipotesi di silenzio significativo in termini di accoglimento, dal momento che il suddetto art. 37 non solo non prevede esplicitamente un’ipotesi di silenzio significativo, a differenza dell’art. 36 del medesimo d.P.R. n. 380/2001, ma al contrario stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento”.