Terna: obbligatoria nel subappalto necessario

Una recente sentenza del Tar Liguria conferma il principio per cui l’indicazione della terna sia obbligatoria esclusivamente nel caso di subappalto necessario e non già nel caso di subappalto facoltativo.

Nei fatti, la seconda classificata ad una gara per fornitura, progettazione, posa in opera e messa in esercizio del planetario del Museo navale di Imperia, impugna l’aggiudicazione in favore della prima poiché a suo dire avrebbe strutturato la propria offerta sulla base di una serie di prestazioni che avrebbero configurato un subappalto senza, però, farne espressa menzione e senza indicare la terna di subappaltatori come previsto dall’art. 105 del c. app..

Ad avviso del Tar, se l’aggiudicataria possiede i requisiti per lo svolgimento dell’appalto, la mancata preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore non costituisce causa di legittima esclusione.

Sotto altro profilo, il Collegio precisa che è ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione del subappaltatore necessario.

(Tar Liguria Genova, Sez. II, 6/02/2018, n. 112)