Terna subappaltatori: è sufficiente l’indicazione di un solo subappaltatore?
In una procedura di gara per l’affidamento di lavori sopra soglia comunitaria, una impresa indicava una terna di subappaltatori, due dei quali però erano sprovvisti delle relative qualificazioni richieste dal bando.
A fronte di ciò, la P.A. attivava il relativo procedimento di soccorso istruttorio per consentire alla concorrente la sostituzione dei due subappaltatori che erano risultati non qualificati.
Sennonché, l’impresa evidenziava le sue difficoltà nell’individuazione di ulteriori subappaltatori, visti i tempi ristretti, rilevando che comunque uno dei tre subappaltatori rimasti era qualificato.
Ciononostante, la P.A. procedeva all’esclusione che veniva gravata innanzi al TAR.
Il Tribunale accoglieva le doglianze della concorrente assumendo che:
1) il Consiglio di Stato, nel proprio parere del 3.11.2016 fatto proprio dall’ANAC nella delibera n. 487 del 3 maggio 2017, precisa che si debba dare un’interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 80, commi 1 e 5 Codice.
2) quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l’esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni.
(TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 17/05/2018 n. 1096)