Tik Tok: il Garante dispone il blocco dopo la morte della bambina di Palermo
Il Garante per la protezione dei dati è intervenuto in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda di cronaca nera che ha portato al decesso, a Palermo, di una bambina di soli 10 anni.
L’Autorità ha infatti disposto, nei confronti di Tik Tok, il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica.
Il delicato tema della tutela della privacy sui social è già stato affrontato con le pubblicazioni di febbraio 2020, a firma dell’Avv. Francesco Paolo Visaggi e dicembre 2020, a firma dell’Avv. Oriana Antonacci.
Il Garante, infatti, lo scorso dicembre aveva contestato a Tik Tok una serie di violazioni quali: la scarsa attenzione alla tutela dei minori (evidenziando l’estrema facilità con la quale è aggirabile il divieto, previsto dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori al di sotto dei 13 anni) nonché la carenza di trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti
In attesa di ricevere riscontro dalla Società cinese, l’Autorità ha deciso, comunque, di intervenire tempestivamente al fine di assicurare immediata tutela ai minori iscritti al social network presenti in Italia.
Il Garante ha, dunque, vietato a Tik Tok l’ulteriore trattamento dei dati degli utenti “per i quali non vi sia assoluta certezza dell’età e, conseguentemente, del rispetto delle disposizioni collegate al requisito anagrafico” fino al 15 febbraio 2020.
Il provvedimento di blocco verrà portato all’attenzione dell’Autorità irlandese, considerato che, recentemente, Tik Tok ha comunicato di avere fissato il proprio stabilimento principale in Irlanda.
Questo tragico evento ha evidenziato, ancora una volta, l’importanza della privacy per la tutela dei dati degli interessati e dei diritti costituzionalmente garantiti.
Il Garante, infatti, ha ritenuto che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti di necessità ed urgenza previsti dall’art. 66 del Regolamento, ai sensi del quale “in circostanze eccezionali qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, un’autorità di controllo può, in deroga al meccanismo di coerenza … adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio territorio con un periodo validità determinato che non supera i tre mesi”.
Ha concluso l’Autorità che tale provvedimento è stato emanato per tutelare i diritti degli utenti secondo quanto disposto:
– dall’art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai sensi del quale “in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”;
– dal considerando 38 del Regolamento, in base al quale i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia, nonché́ dei loro diritti, soprattutto quando, come nel caso di specie, la raccolta dei dati personali dei minori avviene all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a questi ultimi;
– dall’art. 25, paragrafo 1, del Regolamento, che impone al titolare del trattamento di implementare adeguate misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e per proteggere i diritti degli interessati.[i]
[i] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9524194