Tutela paesaggistica ed energie rinnovabili. La caratterizzazione agricola e l’incidenza dei progetti di energie rinnovabili.

Torniamo sul tema della tutela paesaggistica ed energie rinnovabili.

La disciplina relativa alle fonti di energie rinnovabili, così come introdotta nel 2003, ha subìto negli anni una lenta ma progressiva evoluzione interpretativa e giurisprudenziale che ha visto prima riconoscere i benefici economici ed ambientali di queste nuove fonti di produzione alternativa, e poi estendere una forma di tutela privilegiata all’impatto ambientale genericamente inteso, agli aspetti culturali e paesaggistici del territorio in particolare.

In precedenza, a questo link, abbiamo affrontato il tema della tutela dei beni paesaggistici rispetto a quei progetti aventi dimensioni considerevoli e l’apparente contrasto con le forme di tutela previste dall’ordinamento giuridico.

Il caso che qui si affronta grazie ad una recente pronuncia resa dal Giudice amministrativo pugliese, consente di esaminare l’incidenza in termini di impatto ambientale che genera la realizzazione di un impianto in un territorio a forte vocazione agricola.

Si tratta di una controversia alquanto particolare, in quanto si conclude favorevolmente per la Pubblica amministrazione provinciale resistente, quale ente preposto al rilascio del titolo abilitativo.

La vicenda trae origine dall’impugnativa proposta da una società avverso la determina conclusiva di diniego del procedimento di valutazione di impatto ambientale per un presunto vizio di motivazione e procedimentale rispetto all’iter autorizzativo.

La società ricorrente, in particolare, lamentava la sussistenza di una serie di vizi contenuti nei pareri espressi dagli enti coinvolti nell’iter autorizzativo, alcuni dei quali riferiti espressamente alle caratteristiche proprie del territorio interessato alla realizzazione del progetto quali, a titolo esemplificativo, l’impatto visivo, le interferenze storico-archeologiche, la qualità paesaggistica propria dell’area e, da ultimo, la caratterizzazione agricola.

Avverso le criticità evidenziate dalla ricorrente, il TAR pugliese, preliminarmente, ha rigettato le dedotte motivazioni circa la sussistenza di presunti margini di illogicità sull’operato dell’Ente provinciale, “il cui diniego va riguardato non già attraverso una “caccia all’errore” nello scrutinio reso sui vari aspetti del progetto … ma con riferimento all’esame che … ha condotto sul progetto considerato nella sua interezza, per l’incidenza che esso genera sul territorio“.

Si potrebbe asserire, dunque, che l’illegittimità dell’iter istruttorio idonea e sufficiente a consentire un vaglio critico da parte dell’Autorità giudiziaria non può essere riferita ad un singolo elemento, bensì alla valutazione complessiva del progetto.

Secondariamente, il Giudice amministrativo si sofferma sugli aspetti sostanziali della vicenda, valutando le modalità e gli effetti  che il progetto, qualora fosse realizzato, determinerebbe nella zona d’interesse: “… la Provincia ha ragionevolmente ritenuto che il progetto incide significativamente sulla caratterizzazione agricola della zona … senza che risultino, come invece previsto dall’articolo 12, comma 7, secondo periodo, D. Lgs, n. 387/2003, misure volte alla tutela del patrimonio culturale, del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali ivi specificamente identificate e individuate anche nel loro rapporto di forte concentrazione in prossimità del sito di intervento per la realizzazione del Parco in questione. Trattasi di carenza senz’altro rilevante, considerato che, per ormai pacifiche acquisizioni, il favor legislativo per le fonti rinnovabili di energia non è senza limiti, essendo anzi controbilanciato dall’onere per i proponenti di prevedere forme di contemperamento, tutela o riparazione tendenti a favorire il sostegno nel settore agricolo (…), tanto più a fronte dell’assenza … di misure specifiche a sostegno del settore agricolo con i relativi valori normativamente individuati, ivi compresa la tutela del paesaggio rurale nelle sue plurime componenti ed estrinsecazioni“.

Si tratta, come è agevole rilevare, di una pronuncia significativa in quanto pone l’attenzione sulla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, dell’ambiente nella sua complessità, individuando quella che è una vera e propria limitazione di tali tipologie di progetti ovvero il patrimonio paesaggistico e storico – culturale del territorio, stabilendo espressamente che tali iniziative necessitano di misure compensative tese a migliorare e salvaguardare l’eco sistema.

E’ lo stesso Giudice amministrativo ad affermare infatti che una torre eolica di 117 metri “… per 20 anni condizionerà proprio l’aspetto della qualità visiva dei luoghi …“.

(TAR Puglia Lecce, Sez. II, 9.12.2021, n. 1799)