UE: la nuova Direttiva che rafforza la tutela dei consumatori

Con la Direttiva 2019/2161, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 18 Dicembre 2019 L. 328/7, sono state introdotte maggiori e più moderne garanzia a protezione dei consumatori.

Tale Direttiva ha modificato le precedenti Direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE.

Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alle relative disposizioni entro il 28 novembre 2021.

Le misure di attuazione, in ogni caso, inizieranno ad applicarsi a decorrere dal 28 maggio 2022.

La Direttiva mira a tutelare i consumatori che acquistino prodotti o servizi online, offrendo soprattutto misure più efficaci contro le pratiche commerciali sleali o ingannevoli in area europea.

Tra le principali novità si segnalano:

  • la previsione di semplificazione dei criteri sul livello delle sanzioni per le violazioni del diritto comunitario in materia di consumatori;
  • rimedi individuali per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali, come nel caso di marketing aggressivo;
  • maggiore trasparenza nelle transazioni online, anche rispetto all’utilizzo di recensioni online, alla fissazione personalizzata dei prezzi o alla classificazione dei prodotti;
  • l’obbligo per i mercati online di comunicare ai consumatori se, in una transazione, il professionista responsabile è il venditore e/o il mercato online stesso;
  • informazioni chiare sulle riduzioni dei prezzi;
  • l’eliminazione di oneri sproporzionati;
  • chiarimenti sulla libertà degli Stati membri di adottare provvedimenti per proteggere gli interessi legittimi dei consumatori rispetto a pratiche particolarmente aggressive o ingannevoli di commercializzazione o vendita nel quadro di vendite negoziate fuori dai locali commerciali;
  • chiarimenti sul trattamento che i Paesi membri dovrebbero riservare alla commercializzazione ingannevole di prodotti “a duplice qualità“.

Inoltre, in caso di contratto concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza, si legge nella Direttiva, il professionista dovrà fornire, prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti: 1) le caratteristiche principali dei beni o servizi, 2) l’identità del professionista; 3) il prezzo totale; 4) il diritto di recesso e 5) la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto.

Ogni stato Ue dovrà poi definire le sanzioni che saranno applicate alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità alla Direttiva e dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. Potranno essere di tipo pecuniario o inflitte e verranno adottate attraverso un procedimento amministrativo, oppure giudiziario, o entrambi. Il tutto per un importo massimo almeno pari al 4% del fatturato annuo del professionista nello stato o negli stati Ue interessati.[i]

 

[i]  DIRETTIVA (UE) 2019/2161 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori.