Una novità “nascosta” nel nuovo Codice?

Nella vigenza del d.lgs. n. 163/2006 la giurisprudenza si è sempre espressa affermando che, rispetto alle previsioni della lex specialis, “i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un’inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante” (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 23.9.2014, n. 4441) .

Principio, quello appena ricordato, dal quale discende l’ulteriore constante insegnamento secondo cui “ove la stazione appaltante intenda innovare o modificare le previsioni di gara, deve operare in autotutela e procedere alla ripubblicazione della lex specialis stessa, che -diversamente- resta immodificabile (…). Solo così operando, invero, si consente al meccanismo concorrenziale un corretto funzionamento, consentendo alle imprese che abbiano già presentato l’offerta di riformularla e a chi vi abbia interesse di valutare l’opportunità di partecipare alla gara sulla scorta delle nuove regole” (TAR Puglia, Bari, 26.6.2014, n. 808 e CGARS n. 271/2016 cit.).

In sintesi: in presenza di una modifica della lex specialis la stazione appaltante è tenuta ad agire in autotutela e ciò diversamente dall’ipotesi del chiarimento puramente interpretativo. Dunque, un mero differimento dei termini per la presentazione dell’offerta, adempimento sufficiente nella seconda ipotesi, seguendo tali principi, non potrebbe essere considerato sufficiente in presenza di una vera e propria rettifica delle regole di gara.

Il quadro, tuttavia, potrebbe, in tutto o in parte, essere rimeditato alla luce di quanto dispone, oggi, l’art. 79 del d.lgs. n. 50/2016, recante la disciplina della “fissazione dei termini”.

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