Validità della notifica via pec dopo le ore 21:00
Parziale illegittimità costituzionale dell’art. 16 septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE dell’art.16 septies del D.L. 179/2012 (“D.L. crescita”, convertito nella LEGGE 221/2012) nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21:00, ed entro le ore 24:00, si perfeziona per il notificante alle ore 7:00 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.[1]
Nel corso di un giudizio civile di secondo grado, la società appellata aveva eccepito l’inammissibilità della notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l’ultimo giorno utile, con messaggio inviatole alle ore 21:04 (con ricevute di accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32), in fascia oraria quindi (successiva alle ore 21) implicante il perfezionamento della notificazione «alle ore 7 del giorno successivo» (data in cui l’impugnazione risultava, appunto, tardiva).
Secondo la Corte Costituzionale, la disposizione denunciata violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo sia del principio di eguaglianza, sia di quello della ragionevolezza, poiché considererebbe “uguali e, quindi, meritevoli di essere disciplinate allo stesso modo” due situazioni diverse, quali il domicilio “fisico” e il domicilio “digitale” e dunque le notifiche “cartacee” e quelle “telematiche”.
Del pari violati, dalla disposizione in esame, sarebbero gli artt. 24 e 111 Cost., per il vulnus, che ne deriverebbe, al diritto di difesa del notificante. Questo, “infatti, trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all’art. 147 c.p.c. (“le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”), senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 155 c.p.c. fa riferimento a “giorni”) che dovrebbe essergli riconosciuto per intero”.
In effetti la ratio dell’art.147 c.p.c.. è volta ad evitare la lesione del diritto costituzionalmente garantito del domicilio, con riferimento alla tutela del diritto di riposo e alla tranquillità nelle ore più prossime all’avvento della notte, ciò, tuttavia, non trova alcun ragion d’essere nell’ambito delle notifiche telematiche
Nel caso de quo la norma è dunque da considerarsi un limite incostituzionale del diritto di difesa per il notificante (oltretutto contraria agli obiettivi di efficientamento posti alla base del processo telematico), oltre, come si è già detto, una irragionevole equiparazione del domicilio fisico a quello digitale.
Corte Costituzionale: sentenza n. 75/2019
[1] Corte Costituzionale, 09/04/2019, n. 75.