Variante al permesso di costruire e termine per l’ultimazione delle opere.
Cosa accade al PdC prossimo alla scadenza per decorso dei termini ex art. 15 TUEd in caso di presentazione e, poi, rilascio del PdC in variante?
Si sospende il decorso del termine di ultimazione o no? E, ancora, al momento del rilascio del titolo in variante, i termini (di inizio ma, soprattutto) di fine lavori sono quelli originari o si “azzera il timer”?
In primo luogo, in base all’art. 15 del TUEd non esistono ipotesi di sospensione automatica del termine per iniziare/ultimare le opere (occorre sempre una istanza).
Esistono solo ipotesi “limite” rispetto alle quali alcuni orientamenti giurisprudenziali (isolati) riconoscono una efficacia di “sospensione-proroga” automatica (l’esempio “classico” è la sospensione lavori disposta dal Comune).
Ma è un aspetto discusso e , soprattutto, non risolutivo nel “caso” ipotizzato.
Dunque, prima risposta: in attesa dell’esito sull’istanza di titolo invariante, i termini continuano a decorrere.
Secondo tema: il rilascio della variante, una volta avvenuto, “azzera il timer”?
Il problema è discusso.
Secondo Cons. St. 4704/17, ad esempio, la variante, accedendo sempre al titolo originario, non sposta in avanti i termini originari.
Questa risposta può essere messa in discussione, laddove la variante sia “impropria”, ossia un vero e proprio “nuovo PdC” (ossia una variante che, al livello quali-quantitativo modifichi in modo molto sensibile l’originario progetto assentito.
Questa risposta può essere messa in discussione, laddove la variante sia “impropria”, ossia un vero e proprio “nuovo PdC” (ossia una variante che, al livello quali-quantitativo modifichi in modo molto sensibile l’originario progetto assentito.ndo Cons. St. 4704/17, ad esempio, la variante, accedendo sempre al titolo originario, non sposta in avanti i termini originari.
In questo senso si segnala Cons. Stato 5324/17:
“nel primo caso, della variante semplice, rimangano identici i termini di efficacia originari del titolo; nel secondo, della variante essenziale, valgano termini nuovi, riferiti al nuovo titolo. Sempre secondo logica, in quest’ultima ipotesi, poiché ci si riferisce a lavori già in corso, per i quali si chiede di poter operare in maniera diversa, il termine di inizio lavori relativo al nuovo permesso sarà rispettato in via automatica; l’elemento di novità si identifica allora nella sostanza in una proroga del termine di ultimazione, che andrà a scadere dopo tre anni dal rilascio del permesso in variante essenziale” (laddove per variante essenziale il Cons. Stato rileva che è quella “caratterizzata da “incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario” rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del T.U. 380/2001“).
Cosa fare? (soprattutto se la variante richiesta non è “essenziale”)
In teoria, nell’attesa del PdC in variante, si potrebbe chiedere una proroga del PdC originario, ma sarebbe difficile sostenere che si versi nelle, eccezionali e restrittive, ipotesi di legge (” fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, … in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori“).
Attenzione, quindi: tempus fugit !