Volontariato e PA: il rimborso degli oneri assicurativi

Anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo settore, le pubbliche amministrazioni non possono rimborsare gli oneri assicurativi per le prestazioni rese dal singolo volontario.

Lo ha chiarito, da ultimo, un parere della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, su richiesta di un Comune che chiedeva se fosse possibile avvalersi direttamente delle prestazioni rese a titolo gratuito da singoli volontari per l’espletamento di attività di utilità sociale nei confronti di terzi, con il solo onere a carico del Comune dei costi assicurativi.

Infatti, ai sensi dell’art. 18, d.lgs. n. 117/2017, gli ETS (enti del Terzo settore) che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi. Inoltre, secondo la stessa norma, tale copertura assicurativa costituisce un elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le pubbliche amministrazioni e i “relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”. Secondo la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, dunque, solo nel contesto di una convenzione stipulata con un ETS individuato mediante una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 56 del Codice, la pubblica amministrazione può (o meglio, deve!) rimborsare i costi assicurativi.

In tutti gli altri casi, secondo il parere, il principio di legalità non consente alla pubblica amministrazione di rimborsare i costi per le spese assicurative del volontario, che, ai sensi dell’art. 17 del Codice del Terzo settore, è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune.

Pertanto, anche nella vigenza del nuovo Codice del Terzo settore, secondo la Sezione deve ritenersi escluso un autonomo ricorso delle pubbliche amministrazioni a prestazioni da parte di volontari “a titolo individuale”, in quanto l’interposizione dell’ETS garantisce interessi “ordine pubblico”.

(Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 24 ottobre 2017, n. 281/2017/PAR)