White list e Anagrafe Antimafia: alternatività nella prova dell’insussistenza di infiltrazioni mafiose.

White list e Anagrafe Antimafia alternatività nella prova dell’insussistenza di infiltrazioni mafiose.Come noto, gli operatori economici che partecipano a gare di appalto pubblico devono iscriversi – per provare l’insussistenza di infiltrazioni mafiose – negli elenchi cd. “White list”, previsti dall’articolo 1, comma 52, legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Codice antimafia) – elenchi di cui abbiamo parlato in questo articolo).

È parimenti possibile, per gli operatori medesimi, provare l’insussistenza di infiltrazioni mafiose mediante l’iscrizione alla Anagrafe Antimafia degli Esecutori, istituita con l’articolo 30, comma 1, decreto-legge 17.10.2016, n. 189 (convertito con modificazioni nella legge 15.12.2016 n. 229). Tali modalità di comprova del requisito, è bene ribadirlo, sono alternative tra loro, come affermato dalla pronuncia in commento.

Questi i fatti. Una stazione appaltante, disattendendo la lex specialis di gara (secondo cui gli operatori economici partecipanti alla procedura potevano provare l’insussistenza di infiltrazioni mafiose in uno dei modi appena richiamati), revocava la disposta aggiudicazione, motivando il provvedimento di revoca ex articolo 21 quinquies legge n. 241/1990 con la mancata allegazione dell’iscrizione alla White list ovvero all’Anagrafe, procedendo altresì all’esclusione del potenziale aggiudicatario.

Lamentando l’erroneità dell’operato della stazione appaltante, l’operatore escluso adiva il TAR. Con l’atto introduttivo del giudizio, l’impresa evidenziava che l’amministrazione avrebbe dovuto attendere la conclusione del procedimento in corso presso la Banca Dati Nazionale Antimafia istituita presso la competente Prefettura – unico soggetto legittimato ad emettere il provvedimento antimafia.

Invero, solo nel caso di mancato pronunciamento nei 30 giorni successivi all’apertura del procedimento presso la Banca dati l’amministrazione sarebbe stata legittimata a procedere.

Il Collegio accoglie il ricorso, affermando che:

– è certamente vero che l’iscrizione alla White list risulta essere, per espressa previsione di legge, un requisito di partecipazione alla gara di appalto necessario e imprescindibile – sicché parrebbe legittima la revoca dell’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante (che si sarebbe attenuta a quanto previsto dalla lex di gara);

– è parimenti vero, tuttavia, che la lex specialis indicava, quali mezzi per provare l’insussistenza di infiltrazioni mafiose, l’iscrizione alla White List ovvero la presenza dell’operatore negli elenchi dell’Anagrafe Antimafia – modalità, queste ultime, che, per espressa previsione delle disposizioni di gara, pur essendo strettamente collegate tra loro, risultano in ogni caso essere modalità alternative per la comprova del requisito richiesto.

La stazione appaltante, pur avendo raccolto correttamente le informazioni in merito all’iscrizione nella White List, non ha diligentemente adempiuto al medesimo incombente per quel che riguarda l’iscrizione nell’Anagrafe Antimafia:  la disposta revoca dell’aggiudicazione quindi è palesemente affetta da un’istruttoria carente – carenza da cui emerge, quindi, l’illegittimità della revoca medesima e della successiva esclusione dell’operatore.

(TAR Marche Ancona, Sez. I, 10.6.2021 n. 475)