White list e appalto pubblico: è necessaria l’iscrizione in una specifica sezione?
È sufficiente, ai fini della partecipazione ad una gara di appalto pubblico, l’iscrizione nella white list o si rende necessaria la tassativa appartenenza ad una specifica sezione della stessa? La pronuncia in commento affronta l’argomento e cerca di fornire risposta al quesito così formulato.
Una Stazione Appaltante indiceva una gara di appalto, da espletarsi in forma telematica, con la quale intendeva procedere all’affidamento, suddiviso in quattro lotti, del servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento di indumenti ed accessori di abbigliamento per una durata di 24 mesi.
Accadeva però che una delle partecipanti – ritenendo illegittima l’aggiudicazione così disposta – proponeva ricorso innanzi al TAR, eccependo la violazione dell’articolo 80 Codice nonché la violazione dell’articolo 1 commi 52, 53 e 54 della Legge 190/2012 (c.d. Codice antimafia).
Nello specifico, la ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’aggiudicazione in ragione del fatto che l’aggiudicataria andava esclusa dalla gara in quanto non in possesso, come richiesto dal disciplinare, dell’iscrizione nella sezione seconda della White list – articolo 1 comma 53 lettera b (“Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi”) – risultando invece iscritta nella sezione ottava della stessa – lettera h) del medesimo comma (“Autotrasporto per conto di terzi”).
La ricorrente lamentava, altresì, l’illegittimità dell’aggiudicazione per violazione dell’articolo 80 Codice: l’aggiudicataria avrebbe consapevolmente fornito una falsa rappresentazione della realtà nel momento in cui indicava, nella documentazione di gara, di essere iscritta nella sezione seconda della White list laddove invece essa era iscritta nella sezione ottava della stessa.
Le argomentazioni proposte dalla ricorrente, tuttavia, non convincono il Collegio, che rigetta il ricorso, precisando che:
– le White List (articolo 1 comma 52 L. 190/2012) consistono in elenchi, istituiti presso ogni Prefettura, di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa e operanti nei settori indicati dal comma 53 della medesima disposizione, che i diversi soggetti pubblici che stipulano, approvano o autorizzano contratti devono consultare per acquisire la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria;
– l’iscrizione nella White List (articolo 1 comma 52 bis) ha valenza liberatoria a prescindere dalla specifica sezione in cui l’impresa risulti iscritta: l’iscrizione alla White List implica, per chi si iscrive, che questi abbia positivamente superato il sistema organico dei controlli (il che rende irrilevante la sezione in cui l’operatore economico risulti iscritto);
– il disciplinare di gara, nel caso che occupa, non prevede l’obbligo di iscrizione in una specifica sezione della White list ma fa riferimento, in maniera del tutto generica, alle attività di trasporto di rifiuti – espressione atecnica che non coincide con quanto stabilito nell’elenco inserito nel comma 53 citato; ciò è ulteriormente provato dall’esame del fac-simile della domanda, da cui emerge come, ai fini della partecipazione, non era prescritto l’obbligo di iscrizione in una sezione specifica della Lista, in quanto la mera iscrizione era elemento sufficiente ad integrare il requisito richiesto;
– non è condivisibile l’assunto per il quale l’aggiudicataria avrebbe violato il disposto di cui all’articolo 80 Codice, in quanto una dichiarazione è da ritenersi falsa ai sensi della citata disposizione nel solo caso in cui la dichiarazione sia rivolta a fornire, in maniera consapevole, una descrizione non rispondente al vero della situazione rappresentata.
Conclude, quindi, il Collegio che “l’aggiudicazione non può ritenersi viziata per violazione del Bando di gara e delle norme della Legge n. 190/2012, in quanto l’esame complessivo dei documenti di gara redatti dalla stessa stazione appaltante conduce ad escludere la necessità della iscrizione in una specifica sezione della White List”.
E ancora: “non è affatto plausibile che l’aggiudicataria abbia intenzionalmente reso una dichiarazione non veritiera, posto che una simile valutazione deve essere necessariamente parametrata con il contenuto dell’obbligo dichiarativo sulla medesima incombente”.