5 carenze non sanabili con il soccorso istruttorio

La portata di applicazione del soccorso istruttorio negli appalti pubblici – istituto volto a favorire la massima partecipazione – è ormai molto ampia. Non sempre, però, è possibile applicare il soccorso istruttorio. Non addentrandoci, per ora, nei casi ancora particolarmente controversi in giurisprudenza, vediamo quali sono alcune carenze non sanabili con il soccorso istruttorio.

  1. Carenze sostanziali dei requisiti

Ovviamente non è sanabile il mancato possesso, al momento di presentazione dell’offerta, dei requisiti di partecipazione (generali e speciali). Il soccorso istruttorio è volto a privilegiare la sostanza sulla forma, ma se a mancare sono gli aspetti sostanziali non c’è soccorso che tenga.

  1. DURC negativo

Coerentemente, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale dei concorrenti, visto che l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e per tutta la durata della procedura e del rapporto con la stazione appaltante. Non salvano dall’esclusione, dunque, eventuali adempimenti tardivi delle obbligazioni contributive.

  1. Carenze che non consentono di individuare la paternità dell’offerta

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del soggetto responsabile della stessa. La sottoscrizione dell’offerta ha la funzione fondamentale di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto. Non sono considerate sanabili le ipotesi in cui non vi siano elementi idonei a ricondurre l’offerta all’impresa, attestando la consapevole assunzione di paternità e responsabilità dell’offerta stessa. Vi sono invece orientamenti più o meno rigidi con riferimento alle ipotesi in cui risulterebbe comunque esclusa l’incertezza circa la provenienza dell’offerta e in particolare nei casi di gare telematiche, in cui la paternità della stessa può risultare anche da altri elementi.

  1. Carenze del contenuto delle offerte tecniche ed economiche

Non sono sanabili le carenze afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, in quanto non è consentito modificare l’offerta dopo che sia decorso il termine per la presentazione di essa, a tutela del principio di imparzialità e della segretezza delle offerte. Casi ancora controversi relativi all’offerta economica sono quelli relativi all’omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera, in particolare nel caso in cui non siano richiesti espressamente dal bando a pena di esclusione. Sul punto si attendono le decisioni della Corte di Giustizia UE e dell’Adunanza Plenaria.

  1. Mancata costituzione della cauzione provvisoria

È considerata sanabile la mancata allegazione della cauzione provvisoria, ma non la sua mancata costituzione (ma ci sono pronunce che ritengono non debbano essere esclusi gli offerenti che abbiano stipulato la cauzione dopo la presentazione dell’offerta, purché il termine retroagisca).

 

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