6 pretese che la Stazione appaltante non può avere con riferimento alle specifiche tecniche

Con le specifiche tecniche, la Stazione appaltante indica le caratteristiche dei beni, dei servizi e delle opere oggetto dell’appalto, in modo tale che essi rispondano alle sue esigenze. La SA deve inserire le specifiche tecniche nella documentazione di gara e, nell’individuarle, gode di ampia discrezionalità.

Vi sono però dei limiti a ciò che una SA può pretendere dagli operatori con riferimento alle specifiche tecniche. Vediamone alcuni.

1. Le specifiche tecniche non devono violare il principio di parità di accesso degli operatori alla gara e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura della gara stessa alla concorrenza. Ingiustificate sono le specifiche che restringono – in assenza di un’adeguata motivazione – il numero di operatori di settore in grado di accedere alla gara. Ad esempio, è stata ritenuta illegittima la richiesta di alcune certificazioni di enti accreditati comprovanti valori relativi a un elemento del progetto, ove tali valori potevano essere dimostrati anche diversamente.

2. Una volta definite le specifiche tecniche nella documentazione di gara, le stesse diventano vincolanti ed immodificabili non solo per gli operatori che intendano partecipare alla procedura, ma anche per la stessa SA, che non può più mutarle in corso di gara.

3. Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da uno specifico operatore del settore, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti, a meno che ciò non sia giustificato dall’oggetto dell’appalto, o – eccezionalmente – nel caso in cui non sia altrimenti possibile descrivere l’oggetto dell’appalto. In tal caso, però, deve esservi la c.d. clausola di equivalenza, cioè la menzione o il riferimento devono essere accompagnati dall’espressione “o equivalente”, rendendo ammissibile l’indicazione di soluzioni funzionalmente equivalenti. L’effettiva equivalenza dovrà essere dimostrata dall’offerente con prove idonee sin dal momento della presentazione dell’offerta, la cui conformità all’oggetto dell’appalto sarà valutata dalla SA.

4. Se le specifiche si riferiscono a fattori che non sono parte del contenuto sostanziale dei lavori, servizi o forniture richiesti, tali fattori non possono essere scollegati dall’oggetto dell’appalto o comunque sproporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. Ad esempio, non è stata ritenuta legittima la richiesta di una specifica modalità di confezionamento di un prodotto, in assenza di effettive conseguenze per la SA derivanti dalla stessa.

5. Se la SA ha formulato le specifiche tecniche mediante riferimento a specifiche e norme che recepiscono norme e valutazioni tecniche europee o internazionali o altri sistemi tecnici di riferimento o ad omologazioni o specifiche nazionali, non potrà escludere un’offerta per la mancata conformità alle stesse se in essa il concorrente dimostra che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche in questione.

6. Di converso, se la SA ha definito le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, non potrà escludere un’offerta conforme a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione, se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti e se l’offerente dimostra che le prestazioni conformi alla norma ottemperano a quanto richiesto dalla SA.

 

 

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