L’utilizzo di criteri quantitativi non trasforma l’offerta tecnica in economica

Negli appalti pubblici, l’utilizzo per la valutazione del progetto tecnico di parametri di tipo quantitativo (quali il numero di attestati posseduti dagli operatori, il tempo di attività di coordinamento nel settore svolta dal coordinatore o le ore aggiuntive di servizio offerto), ma volti comunque a valutare la qualità del progetto presentato e del personale persone impiegate, non determina la trasformazione di parte dell’offerta tecnica in offerta economica.

Lo ha di recente precisato il TAR Lazio in una sentenza relativa a una gara per l’affidamento del servizio di assistenza educativa e culturale per gli alunni con disabilità, in cui, nella vigenza del tetto massimo del 30% per il punteggio economico, si contestava che tale tetto sarebbe stato superato dalla stazione appaltante in ragione dell’utilizzo dei suddetti criteri di natura quantitativa.

Il TAR Lazio ha precisato che la peculiarità del criterio del prezzo più basso è quella di valutare esclusivamente l’elemento prezzo offerto, non attribuendo alcuna rilevanza alle caratteristiche del progetto presentato ed alla maggiore o minore qualità del personale impiegato, mentre l’utilizzo di parametri volti a valutare la qualità dell’offerta, benché di natura quantitativa, consente comunque di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Inoltre, con riferimento all’attribuzione di punteggio all’offerta di ore aggiuntive di servizio, il TAR ha precisato che non vi sarebbe alcuna violazione dell’art. 95, co. 14-bis, del Codice dei Contratti, che preclude alle stazioni appaltanti, negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. L’applicazione della previsione in questione, infatti, è limitata alle “opere” e dunque alle gare per l’affidamento di lavori, e non già anche a quelle relative ai servizi.

Né determina la violazione del principio della separazione tra offerta tecnica ed offerta economica la previsione del bando per cui l’offerta di ore aggiuntive proposta dal concorrente avrebbe dovuto essere sostenibile rispetto al ribasso offerto a livello economico, sostenibilità che la stazione appaltante avrebbe potuto valutare in sede di verifica di congruità. Infatti, tale previsione si limita a garantire che – una volta assegnato il punteggio per l’offerta tecnica anche relativamente all’aspetto in questione – la stazione appaltante avrebbe dovuto verificarne la sostenibilità economica.

TAR Lazio, Roma, Sez. II, 10/04/2019, n. 4703