8 aspetti da considerare nel fornire i giustificativi per l’anomalia dell’offerta

Una volta aperte le buste dell’offerta economica, può capitare agli operatori di vedersi chiedere dalla Stazione appaltante spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta.

Vediamo alcuni aspetti che è utile considerare quando si procede alla stesura di tali giustificazioni.

  1. Nel Codice del 2016 il procedimento di verifica della congruità si svolge tendenzialmente in un’unica fase

Il Codice del 2016 prevede una sola richiesta di chiarimenti, a differenza del precedente che disciplinava tre fasi (giustificativi, chiarimenti, audizione). Non è comunque escluso che, ove necessario, la SA garantisca il pieno contraddittorio con ulteriori passaggi, nella forma ritenuta più opportuna, per chiarire profili ancora dubbi o in contestazione dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte.

  1. La valutazione sull’anomalia è complessiva e caratterizzata da discrezionalità tecnica

Il sub-procedimento di verifica di anomalia non deve avere per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta, ma deve accertare se in concreto l’offerta sia attendibile ed affidabile nel suo complesso. Il giudizio non è comparativo con altre offerte, perché va condotto con esclusivo riguardo all’offerta analizzata e all’organizzazione e capacità dell’impresa, essendo possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro. Inoltre, il giudizio che effettua la SA sulla congruità o meno dell’offerta è considerato espressione di discrezionalità tecnica, pertanto il giudice amministrativo può sindacare solo ipotesi di macroscopiche erroneità, illogicità ecc. da cui risulti la complessiva inattendibilità dell’offerta.

  1. L’offerta non si può modificare, ma possono essere ammissibili giustificazioni sopravvenute

Ovviamente l’offerta non si può modificare, ma sono tendenzialmente considerate ammissibili modifiche delle giustificazioni, giustificazioni sopravvenute, correzione di precedenti errori di calcolo e compensazioni tra sottostime e sovrastime (meglio non esagerare però). L’offerta deve comunque sempre risultare nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione, dando garanzia di una seria esecuzione del contratto.

  1. Un utile esiguo non equivale necessariamente a un’offerta incongrua

Si ritiene che non sia possibile stabilire una soglia minima di utile, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo (per la prosecuzione dell’attività lavorativa, per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum), ma che un utile esiguo costituisca un indice sintomatico che deve indurre la SA ad una verifica accurata dell’equilibrio complessivo dell’offerta. È comunque opportuno, al momento della scelta del ribasso da offrire, prepararsi ad una possibile verifica di congruità prevedendo un margine di utile ragionevole.

  1. Le giustificazioni possono riguardare vari aspetti

Le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte possono riferirsi all’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione, alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente, all’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti, ma anche a tanti altri aspetti, spesso connessi allo specifico oggetto della gara. Si è ritenuto che i preventivi forniti dai subappaltatori possono essere utilizzati per giustificare l’offerta solo se a loro volta corredati da idonee giustificazioni, altrimenti si sottrarrebbe parte della prestazione al vaglio della SA. Certamente la SA valuterà la congruità dell’offerta in relazione ai costi per il personale e per la sicurezza aziendale, ma anche in relazione all’incidenza delle spese generali e dell’utile di gestione, voci che è opportuno evidenziare.

  1. Le giustificazioni non possono riguardare i trattamenti salariali minimi inderogabili e gli oneri di sicurezza di cui al PSC

Le voci di costo relative al personale e alla sicurezza aziendale possono essere oggetto di giustificazioni (anzi, se sono incongrui la SA esclude l’offerente). Attenzione, però: non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge né in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

  1. Le tabelle ministeriali che indicano il costo del lavoro utilizzano valori medi

Il costo del lavoro risultante dalle tabelle ministeriali è un dato composto da una pluralità di voci e non solo dai minimi retributivi contrattuali ed è quindi un costo medio. Nell’ipotesi si siano indicati valori del costo del lavoro inferiori a quelli delle tabelle ministeriali, la SA deve verificare se sussistano elementi che dimostrino la correttezza dell’offerta sotto il profilo del rispetto delle norme legislative e contrattuali sul costo del lavoro e la sua congruità e affidabilità, nonostante il mancato rispetto di tali valori medi. È comunque opportuno tenere a mente tali valori e discostarsene solo ove vi siano fondate ragioni per farlo.

  1. La scelta del CCNL è libera ma deve essere coerente

La scelta del contratto collettivo applicabile rientra nelle prerogative dell’imprenditore, ma questo deve essere coerente con l’oggetto dell’appalto. Insomma, non si può giustificare un’offerta sostenendo di applicare un CCNL più vantaggioso che però non è coerente con la prestazione.

 

 

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