L’anomalia dell’offerta e la (libera ma coerente) scelta del CCNL

In un appalto caratterizzato dalla eterogeneità dei servizi non si può applicare un solo CCNL che non tenga conto della specificità delle diverse attività. Infatti, la scelta del contratto collettivo rientra sì fra le prerogative dell’imprenditore, ma vale sempre il limite della coerenza del contratto collettivo scelto rispetto all’oggetto dell’appalto.

Lo ha precisato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in un caso in cui la seconda classificata lamentava l’applicazione indiscriminata a tutto il personale dell’aggiudicataria del CCNL Multiservizi, ad onta della diversità delle prestazioni dedotte in contratto (manutenzioni e riparazioni edilizie e idriche, servizi cimiteriali, facchinaggio e trasloco, affissione manifesti, supporto diretto agli uffici comunali).

Il Collegio ha reputato che la scelta del CCNL Multiservizi da parte dell’aggiudicataria non fosse coerente con la specificità dei servizi cimiteriali e del trasporto pubblico locale. Nel caso di specie, l’applicazione del  CCNL coerente con detti servizi –  comportando l’applicazione di tariffe maggiori per tipologie lavorative più specialistiche e ripercuotendosi sul costo complessivo annuo della manodopera – ha determinato una lievitazione dei costi tali da confermare il giudizio di anomalia dell’offerta della Stazione appaltante.

(CGARS, 25/6/18, n.638)