Nulla la clausola che prevede l’esclusione se costo manodopera inferiore a tabelle ministeriali

Ci risiamo, parliamo di costi della manodopera e art. 97, comma 5, lett. d). c. app..

Nel disciplinare di una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio, la Stazione appaltante ha previsto l’esclusione automatica delle offerte “nelle quali il costo medio orario del lavoro risulti inferiore al costo stabilito dal CCNL”.

Eppure la giurisprudenza ha chiarito che le tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del Codice, evocate ai fini della giustificazioni da rendere in sede di verifica dell’anomalia dall’art. 97, comma 5, lett. d), si riferiscono solo al costo medio della manodopera quale parametro di riferimento né assoluto né inderogabile e che, svolgendo esso una funzione meramente indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità dei costi inferiori, è ben possibile discostarsi da tali valori, in sede di giustificazioni dell’anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (ex multis, Tar Lazio Roma, Sez. I, 30/12/2016, n. 12873).

Nella sentenza che si commenta in questo articolo, il Collegio precisa:

  • da un lato, che l’unico valore non modificabile è costituito dai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, secondo quanto stabilito dall’art. 97, comma 6, del Codice;
  • da altro lato, che la previsione dell’esclusione dalla gara del concorrente che abbia offerto un «costo medio orario del lavoro» inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di riferimento (e quindi alle tabelle ministeriali di riferimento) integra un’ipotesi di prescrizione della lex specialis «a pena di esclusione» ulteriore rispetto a quelle tassativamente previste dal codice dei contratti pubblici.

Ne deriva che la clausola è colpita da nullità.

Nel caso in esame risulta, quindi, corretta la condotta valutativa della Commissione di gara che, in sede di verifica dell’anomalia, ha ritenuto ammissibili le giustificazioni fornite dall’impresa sul costo del lavoro e, per conseguenza, congrua l’offerta di questa, alla luce del fatto che «le giustificazioni addotte dal concorrente vertono sulla possibilità della Società, nell’ambito della propria organizzazione ed utilizzo di particolari istituti di legge, di poter ridurre il costo del lavoro, senza intaccare il minimo tabellare e gli oneri accessori di spettanza del lavoratore come da CCNL di categoria (sorveglianza antincendio di cui al DM 2 agosto 2010)”, partendo dalla considerazione per cui “il costo medio orario del lavoro a carico dell’Appaltatore è stimato in € 12,46” e che “tale diminuzione del costo orario a carico del datore di lavoro mantiene la retribuzione tabellare per il lavoratore ai minimi da CCNL».

(TAR Lazio Roma, Sez. III quater, 19/03/2018, n. 3081)