Mancata sottoscrizione dell’offerta in ogni pagina: no all’esclusione

Parliamo di mancata sottoscrizione dell’offerta e di esclusione dalla gara.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato affronta il seguente caso (sebbene nella vigenza del codice n. 163/2006, ma i principi sono interessanti e attuali):

  • il disciplinare impone la sottoscrizione in ogni pagina del progetto definitivo e degli elaborati allegati all’offerta tecnica a pena di esclusione;
  • in primo grado, la clausola viene dichiarata nulla per contrasto con il principio della tassatività delle cause di esclusione, nella parte in cui consente l’esclusione solo in caso di “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti”, tra le quali non figura la sottoscrizione dell’offerta nei termini severi imposti dal disciplinare di gara;
  • il Consiglio di Stato si chiede se, anche nel caso in cui il disciplinare di gara nulla imponga, sia ammissibile o meno l’offerta qualora i singoli documenti dei quali è composta la parte tecnica risultino sottoscritti sul solo frontespizio e non in ogni pagina, e, comunque, non nell’ultima pagina (c.d. sottoscrizione in calce).

L’impresa, nel caso esaminato, aveva infatti firmato solo sul frontespizio e siglato in ogni pagina i documenti che compongono l’offerta tecnica e il piano per la sicurezza.

Interessante la sentenza quando afferma che: “l’apposizione della firma sul frontespizio dei documenti che compongono l’offerta tecnica è sufficiente a garantire la riconducibilità dell’offerta al concorrente che l’ha presentata, salvo incertezze ulteriori che vanno adeguatamente allegate e provate chi le invoca per contestare l’ammissione alla procedura di altro concorrente”.

Quindi, la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione del concorrente solo se genera incertezza circa la provenienza dell’offerta. Detto in altri termini, se il difetto di sottoscrizione non genera incertezze circa la provenienza dell’offerta da un certo operatore, non si avrà alcuna esclusione dalla procedura.

(Cons. St., Sez. V, 5/03/2018, n. 1341)