Le cooperative sociali e la riforma del Terzo settore: alcuni chiarimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il decreto legislativo di revisione della disciplina dell’impresa sociale stabilisce che le cooperative sociali e i loro consorzi “acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”, ma precisa che le proprie disposizioni si applicano alle cooperative solo nel rispetto della normativa specifica ed in quanto compatibili con la stessa (art. 1, co. 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

Nell’attuazione della riforma del Terzo settore, dunque, sarà centrale la verifica caso per caso del rapporto tra la disciplina speciale delle cooperative, frutto di una consolidata tradizione nel nostro Paese, e lo statuto generale dell’impresa sociale.

Nelle more dell’attuazione della riforma, una nota della Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcune indicazioni sull’applicabilità alle cooperative di alcune norme della riforma rivolte alle imprese sociali.

In primo luogo, con riferimento all’applicabilità alle cooperative sociali dell’obbligo di redazione del bilancio sociale, la Direzione ha ritenuto che la qualificazione normativa delle cooperative come imprese sociali determini quale effetto l’insorgere di tale obbligo, in quanto non emergono profili di incompatibilità fra lo stesso e la natura dell’ente. La Direzione sottolinea, inoltre, che tale interpretazione deriva dalla centralità nella riforma del Terzo settore dei canoni della trasparenza e della rendicontazione,  a tutela dell’affidamento dei cittadini. Per la piena operatività delle norme della riforma sul bilancio sociale bisognerà comunque attendere l’emanazione delle linee guida del Ministero.

Con riferimento, invece alla perimetrazione delle attività di interesse generale che le cooperative sono legittimate a svolgere, invece, la Direzione ha ritenuto prevalente la disciplina speciale, anche visto che l’attuale formulazione della legge sulle cooperative fa un riferimento espresso – accanto ai tradizionali ambiti di intervento – solo ad alcune delle attività previste dal decreto legislativo sull’impresa sociale (cfr. art. 1, l. 8 novembre 1991, n. 381). A tale novero di attività si aggiungono, poi, quelle ulteriori specificamente consentite alle cooperative sociali da altre previsioni normative, come quelle relative all’agricoltura sociale (l. 18 agosto 2015, n. 141).

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota direttoriale 22/02/2018, n. 2491