Esclusione per irregolarità contributive
Come noto, la regolarità contributiva è requisito essenziale per partecipare ad una gara.
Nel caso sottoposto al vaglio del TAR, che in calce si richiama, una impresa partecipa ad una gara ritenendo che la regolarizzazione possa essere effettuata anche prima della revoca dell’aggiudicazione.
E’ bene premettere che la vicenda in questione era inerente al pagamento di imposte e tasse ma la vexata questio, per analogia, può ritenersi estensibile alla regolarità contributiva.
Ciò premesso, il TAR, richiamando l’art. 80, comma 4, del nuovo Codice dei contratti, precisa che la norma è chiara ed esige che la regolarizzazione risulti richiesta “prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande” e non già prima del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione.
Tuttavia, il TAR non precisa se l’irregolarità debba intendersi “sanata” con la semplice presentazione della istanza oppure con il provvedimento di accoglimento della stessa da parte degli Enti preposti ad accertare la regolarità.
A ben vedere, la giurisprudenza formatasi in vigenza del vecchio codice era orientata nel ritenere “sanata” l’irregolarità con il provvedimento di accoglimento della istanza.
Con il nuovo Codice, invece, sembrerebbe che sia sufficiente la sola presentazione dell’istanza. Infatti, testualmente, l’art. 80, comma 4, dispone che “Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
In forza del principio “in claris non fit interpretatio” sembrerebbe, allora, che il Legislatore con l’inciso “purchè il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati” abbia ritenuto sufficiente la sola presentazione della istanza purchè presentata prima della partecipazione alla gara.