Gare Telematiche e Sedute Pubbliche alla “vecchia maniera”: mettiamoci una pietra sopra.

Una concorrente ha impugnato una procedura gestita sul sistema Sintel, lamentando la mancanza di una seduta pubblica per l’apertura delle Buste A, B e C.

Il TAR, invece, ha sostenuto che:

il principio di pubblicità delle sedute va rapportato all’evoluzione tecnologica, che ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti gli strumenti telematici;

la struttura tecnica degli strumenti telematici di acquisizione garantisce, di per sé, la segretezza dei plichi e la loro intangibilità e consente anche la tracciabilità di ogni singola operazione di gara (dall’orario di inizio a quello di fine);

– quindi, sono le stesse caratteristiche tecniche delle procedure telematiche a escludere a priori la alterabilità delle buste elettroniche, a prescindere dalla presenza di persone fisiche;

-pertanto, non è più necessaria la compresenza fisica fra commissari di gara e delegati delle ditte partecipanti neanche per gli adempimenti di apertura delle Buste A, B e C;

– non a caso, anche la norma sulle gare telematiche non ha previsto la necessità di alcuna fase pubblica (art. 58  del Nuovo Codice).

Pertanto, anche nella procedura telematica di specie, i giudici hanno ribadito la NON necessità delle sedute pubbliche c.d. “alla vecchia maniera”, ritenendo sufficienti le garanzie insite nel sistema Sintel stesso.

(TAR Veneto, 13/03/18, n. 307)