Ancora sugli oneri di sicurezza e sulla incompletezza della modulistica
Con la sentenza in esame, il TAR ritorna a pronunciarsi sulla legittimità di una esclusione di un concorrente per non aver indicato nell’offerta economica gli oneri di sicurezza ed i costi aziendali ex art. 95, comma 10, del nuovo Codice e sulla possibilità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio per rimediare alla suddetta mancata indicazione.
A seguito della comminata esclusione, l’impresa ricorre al TAR evidenziando che l’offerta economica era stata formulata in aderenza alle disposizioni del bando di gara, ove era stabilito si dovesse utilizzare la modulistica predisposta dalla S.A., che non presentava apposita sezione per la indicazione dei suddetti costi, del che questi ultimi erano stati, a detta della ricorrente, correttamente computati, sebbene non fossero stati formalmente separati nel modulo recante l’offerta economica.
Per tali ragioni, dunque, la ricorrente sosteneva che al caso di specie si applichino i principi resi dall’Adunanza Plenaria nella sentenza 19 del 2016 la quale, richiamando la giurisprudenza comunitaria in materia, riteneva illegittime le esclusioni laddove i costi inerenti gli obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori, sebbene non distintamente indicati, siano stati effettivamente considerati, trovando in tali casi applicazione l’istituto del soccorso istruttorio.
Il Collegio, tuttavia, non condivide gli assunti della ricorrente, affermando che:
1) l’esclusione della ricorrente è disposta per la omessa indicazione degli oneri di sicurezza e dei costi di manodopera espressamente previsti dall’art. 95, comma 10, Codice, norma a carattere imperativo e come tale non derogabile dal bando;
2) gli oneri di sicurezza ed i costi di manodopera sono elementi riconducibili all’offerta economica, ed in quanto tali non possono essere oggetto di soccorso istruttorio, giusto il tassativo divieto in proposito contenuto nell’art. 83, comma 9, Codice;
3) a nulla rileva l’assunto della ricorrente secondo cui la modulistica predisposta dalla S.A. non consenta la separata indicazione degli oneri di sicurezza e dei costi aziendali in quanto il principio del favor partecipationis e del legittimo affidamento cedono di fronte alla tassatività della disposizione in esame anche con riferimento al principio di certezza del diritto.