Omessa specificazione oneri per la sicurezza: No soccorso istruttorio. Esclusione.

Come noto, il nuovo Codice ha specificato, all’art. 95, comma 10, che “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). […]”.

Tale disposizione, ad avviso del Supremo Consesso amministrativo, ha superato legislativamente le precedenti incertezze ed ha definito che, per le gare indette nella vigenza del nuovo Codice, è necessaria per le imprese concorrenti l’indicazione dei detti oneri.

Quindi, laddove si ometta di specificare (in maniera chiara ed univoca) nella propria offerta economica l’importo degli oneri aziendali, l’operatore economico deve essere escluso non potendo la S.A. consentire il soccorso istruttorio poiché:

1) per le gare indette all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice non vi sono più i presupposti per ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione degli oneri di cui all’articolo 95, comma 10. Ciò, in quanto il Codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo;

2) più in generale, il nuovo Codice non ammette comunque che il soccorso istruttorio possa essere utilizzato nel caso di incompletezze e irregolarità relative all’offerta economica (in tal senso – e in modo espresso – l’articolo 95, comma 10, cit.). L’esclusione è anche intesa ad evitare che il rimedio del soccorso istruttorio – istituto che corrisponde al rilievo non determinante di violazioni meramente formali – possa contrastare il generale principio della par condicio concorrenziale, consentendo in pratica a un concorrente (cui è riferita l’omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica.

(Cons. St., Sez . V, 7 febbraio 2018, n. 815)