Accesso agli atti negli appalti pubblici. Fra diritto di difesa e tutela della riservatezza, cosa prevale?

Si può ottenere l’accesso ai giustificativi del prezzo anche se contengono informazioni aziendali protette? Sì, ma solo a certe condizioni.

Un’impresa richiede gli atti prodotti dall’aggiudicataria in sede di verifica dell’anomalia. La SA, accogliendo l’opposizione della prima graduata, respinge l’istanza, in quanto i documenti contenevano segreti commerciali.

La ditta ricorre al TAR, sostenendo l’illegittimità del diniego per violazione del diritto di difesa, perché gli atti erano necessari a far valere in un giudizio (generico) le proprie pretese (artt. 24 L. 241/90 e 24 Cost.).

I giudici hanno ricordato che, nell’accesso in materia di appalti (art. 53 Codice), il diritto di difesa va bilanciato, in concreto e NON in astratto, con le esigenze di segretezza aziendale, che devono prevalere se non è dimostrato che il documento sia concretamente necessario a un determinato giudizio.

Nella specie, erano inutilmente decorsi i 30 giorni per un ricorso contro l’ aggiudicazione definitiva e né l’impresa aveva dato conto di voler intraprendere un’altra azione (un esposto all’ANAC o alla Corte dei conti), limitandosi ad affermazioni generiche.

Quindi, il diniego è stato ritenuto legittimo.

(TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 13/6/18, 6614)