La sospensione dell’appalto pubblico per ragioni di necessità o pubblico interesse: e il Covid-19?
L’esecuzione dei lavori pubblici, cosi come di servizi e forniture, può essere sospesa in determinate circostanze e, a seconda delle ragioni che l’hanno determinata, può dirsi legittima o illegittima.
Tale argomento appare oggi di stretta attualità in considerazione degli eventi legati al coronavirus: gli appalti pubblici, così come altre attività, stanno subendo forti rallentamenti e sospensioni proprio in ragione dell’impossibilità di eseguire i lavori a causa delle regole di buonsenso che portano a limitare i contatti fra le persone, e a causa delle norme adottate dal Governo che di fatto limitano l’attività dei lavoratori e delle imprese.
La norma a cui fare riferimento è l’art. 107, del Codice dei contratti pubbici a mente del quale al ricorrere di circostanze speciali la committente può sospendere i lavori.
Quali sono le circostanze speciali richiamate dal Legislatore ?
1. Eventi non prevedibili alla stipula del contratto;
2. Ragioni di necessità o di pubblico interesse;
3. Cause di forza maggiore.
Nei casi menzionati, il Direttore dei lavori (o dell’esecuzione) può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto compilando, se possibile in contraddittorio con l’appaltatore, il verbale di sospensione, ivi indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.
Se la committente si oppone alla risoluzione, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
Pochi giorni fa l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), in considerazione dei nuovi provvedimenti normativi approvati per fronteggiare l’emergenza Coronavirus Covid-19, ha aggiornato le istruzioni operative in materia di lavoro, salute, appalti pubblici e edilizia privata per le imprese.
In materia di appalti pubblici, è indicato che “i cantieri sull’intero territorio nazionale potrebbero essere sospesi dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 1, lettere n) e o) del DL n. 6 del 2020 o, comunque, ai sensi dei provvedimenti emergenziali adottati successivamente dal Governo.
In ogni caso, ove così non fosse, e laddove le misure di emergenza adottate dalla stazione appaltante dovessero influire sulla regolare esecuzione dei lavori, l’impresa, al fine di evitare l’addebito di eventuali penali per la maggiore durata dell’esecuzione dei lavori, può sollecitare l’adozione di un provvedimento di sospensione, anche parziale, da parte della stazione appaltante, ex art. 107 del Codice dei Contratti, per ragioni di necessità o di pubblico interesse”.
Il che vuol dire, in altri termini, che l’emergenza coronavirus rappresenta una delle circostanze speciali che legittimano la sospensione dei lavori pubblici, in particolare, rappresenta una ragione di necessità o pubblico interesse.
Se però la committente non provvede in autonomia a sospendere i lavori, sono le imprese a doverne intimare formalmente la sospensione.
E se anche in tal caso la sospensione non viene disposta dalla committente, si avrà una cd. sospensione di fatto (giustificata dalla emergenza Covid-19, come già detto) con danni per l’impresa, in ogni caso tenuta “formalmente” – in attesa di provvedimento formale di sospensione – a garantire l’esecuzione dell’opera (si pensi ai costi relativi alla guardiania o alle risorse e ai mezzi).
In tale situazione, l’impresa dovrà aver cura di iscrivere tempestiva riserva nel primo atto idoneo a riceverla.