L’epidemia che sconvolge i contratti. Vademecum sui rimborsi

A causa dell’epidemia da Covid-19, in più di una occasione abbiamo affrontato il tema delle conseguenze delle misure di restrizione sui rapporti contrattuali pendenti. Tuttavia, complice l’enorme impatto su innumerevoli fattispecie coinvolgenti soggetti giuridici e contesti normativi differenti, non sempre sono chiari gli effetti giuridici dell’impossibilità di adempimento, che sia essa parziale o totale ovvero temporanea o definitiva. A suscitare incertezza per tutti gli operatori economici e per i consumatori è, in particolare, il tema dei rimborsi e delle sospensioni dei pagamenti.

Per alcune delle suddette situazioni i decreti di urgenza emanati dal Governo hanno disposto specifici provvedimenti. In mancanza, trovano applicazione le discipline di settore ovvero gli articoli del Codice del Consumo e del Codice Civile. Di seguito alcuni casi di specie per i quali abbiamo ricevuto numerose segnalazioni.

Spettacoli, concerti ed altri eventi vari. I decreti dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e i successivi provvedimenti che ne hanno prorogato l’efficacia, hanno sospeso, tra le altre cose, le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Sono altresì sospesi tutti gli eventi di carattere ludico, culturale, sportivo e fieristico. Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 88 D.l. 18 del 17 marzo 2020, in tali casi si configura, per espressa previsione di legge, l’impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.. Se tuttavia il Codice Civile prescrive gli effetti restitutori delle prestazioni già corrisposte, il decreto richiamato accorda, in favore del venditore del titolo, la possibilità di rimborsare tali importi mediante l’emissione di un voucher spendibile entro un anno. Rientrano in questa disposizione tutti gli eventi annullati con le disposizioni emergenziali.

Soggiorni e viaggi. Il richiamato art. 88 del D.l. n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto espressamente che si configura l’impossibilità sopravvenuta con i relativi effetti risolutori anche per i contratti di soggiorno che non possano eseguire per cause legate alle restrizioni imposte dalla decretazione di urgenza. Al riguardo la disposizione richiama la disciplina comune stabilita per il rimborso dei titoli di viaggio e i pacchetti turistici dall’art. 28 dal D.l. n. 9 del 2 marzo 2020. In particolare, è stato stabilito l’obbligo del vettore o della struttura alberghiera di corrispondere il rimborso della prestazione incassata, da adempiersi mediante l’emissione di un voucher o la restituzione della somma percepita. Sulla questione abbiamo già proposto un approfondimento che richiamiamo. Diversamente, per i viaggi programmati in periodi che attualmente non rientrano nei termini previsti dalla decretazione di urgenza, si applica la disciplina generale disposta dal Regolamento UE n. 261/2004 in forza della quale il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione solo in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia.

Rette e mense scolastiche. Come noto la decretazione di urgenza ha sospeso la didattica in classe per le scuole di ogni ordine e grado. La mancata frequenza degli istituti, peraltro, incide anche sugli importi versati per le mense scolastiche. Al riguardo, tuttavia, le norme speciali non prevedono specifiche disposizioni relative ai rimborsi delle somme già corrisposte dalle famiglie. In via generale è da ritenersi che la mancata frequenza degli istituti comporti l’impossibilità di godere del servizio di mensa con conseguente diritto alla corrispondente riduzione della retta prestabilita.  Quanto alle rette scolastiche, il discorso è più complesso e merita un maggiore approfondimento. Infatti per il nido e per la scuola dell’infanzia l’interruzione della didattica in classe comporta certamente il venir meno del servizio didattico-educativo e il configurarsi di un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta parziale, con diritto alla sospensione dei pagamenti ovvero alla restituzione parziale degli importi eventualmente anticipati. Diversamente, per le tutte le altre scuole di ogni ordine e grado, le diverse modalità di svolgimento della didattica a distanza trovano giustificazione nelle relative disposizioni ministeriali e pertanto, qualora l’istituto in questione non riuscisse ad adottare adeguati strumenti in tal senso, potrebbe configurarsi il diritto ad una riduzione della retta. Diverso è il discorso per le università. Sul tema è infatti intervenuto il D.l. n. 18 del 17 marzo 2020 con l’art. 101 che ha espressamente previsto lo svolgimento di attività formative a distanza ai fini del computo dei crediti formativi. Dunque, se l’ente universitario fornisce servizi adeguati, è da ritenersi che siano anche dovuti i pagamenti previsti.

Abbonamenti per corsi, lezioni private e palestre. I decreti governativi hanno interrotto anche lo svolgimento di tali attività. Nella specie occorre distinguere tra gli abbonamenti che prevedono un dato numero di ingressi senza che sia specificata la scadenza, ed abbonamenti in cui sia stabilita la data di inizio e di fine della decorrenza. Nel primo caso si può ritenere che i pacchetti possano essere utilizzati ad emergenza finita e pertanto non si ha diritto ad alcun rimborso, fermo restando l’obbligo dell’esercente di erogare il servizio non appena possibile. Nel caso di abbonamenti con una scadenza prestabilita, invece, qualora le restrizioni imposte dalla decretazione di urgenza impediscano di erogare il servizio, ferma restando ogni diversa modalità di svolgimento dell’attività eventualmente stabilita dalle parti, potrebbe configurarsi una ipotesi di impossibilità sopravvenuta parziale. In tal caso, ai sensi dell’art. 1464 c.c., chi ha versato un anticipo avrà diritto ad una riduzione della prestazione dovuta corrispondente al periodo in cui non ha potuto godere del servizio e, nel caso in cui non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale, avrà diritto alla risoluzione del contratto. Al riguardo è bene osservare che le modalità di erogazione dei servizi e il termine di efficacia del contratto costituiscono elementi che vincolano entrambe le parti. Pertanto ogni ipotesi di differimento del termine di scadenza, ovvero ogni diversa modalità di svolgimento delle attività (ad esempio in via telematica) non può avere luogo se non con espresso ulteriore accordo; in mancanza del quale sussiste, per l’appunto, il suddetto diritto al rimborso.

Locazioni di immobili. Sul tema la decretazione di urgenza ha previsto solamente un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Pertanto nulla è stato specificamente statuito in relazione all’obbligo dei pagamento dei canoni.
Abbiamo già trattato con maggiore approfondimento la questione delle locazioni nell’ambito della decretazione di urgenza (clicca qui). In questa sede si può rilevare, in breve, che dal punto di vista civilistico il contratto di locazione consiste nell’assunzione dell’obbligo di far godere un immobile per un determinato tempo verso un corrispettivo. Di conseguenza il mancato versamento di tale corrispettivo costituisce un inadempimento che difficilmente potrebbe trovare giustificazione nell’emergenza da Covid-19. Infatti con il contratto di locazione, il locatore si obbliga solamente a concedere il godimento di un immobile avente le caratteristiche pattuite, senza che con ciò egli si assuma il rischio riguardante le eventuali difficoltà economiche patite dal conduttore o dell’effettivo utilizzo dell’immobile. Se nei contratti di locazione ad uso personale tale assunto è difficilmente superabile, nei contratti di locazione ad uso commerciale è necessario valutare le specifiche clausole in essi stabilite relative alla determinazione del canone di locazione e alle modalità di utilizzo del fabbricato. Infatti, sebbene le limitazioni allo svolgimento delle attività economiche sembrerebbero non incidere sul sinallagma del rapporto contrattuale, qualora l’impossibilità di svolgere l’attività economica in ragione della quale è stato stipulato il contratto si protraesse per un prolungato periodo, potrebbe trovare applicazione l’art. 1467 c.c. che disciplina la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dei contratti di durata. Resta ferma, al riguardo, ogni diversa pattuizione, ad esempio relativa ad ipotesi di recesso del contratto di locazione, in ragione della quale è fondamentale analizzare le fattispecie negoziali caso per caso.

Mutui e finanziamenti privati. Se sui finanziamenti personali nulla è disposto dalla decretazione di urgenza, e pertanto occorre una valutazione caso per caso del contenuto contrattuale disciplinante ogni singolo rapporto giuridico, per quanto riguarda i mutui per la prima casa il Governo è intervenuto con due distinti provvedimenti. Con il D.l. n. 9/2020 è stata introdotta una moratoria applicata a tutti coloro che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro di almeno trenta giorni. Con l’art. 54 del D.l. 18/2020 è stato disposto che possono sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un periodo di 9 mesi tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% di quello dell’ultimo trimestre 2019 conseguenzialmente connesso con la chiusura o la restrizione della propria attività imposta dalle restrizioni emergenziali.

Assicurazione Rc Auto. In merito segnaliamo solamente l’art. 125 del decreto cura-Italia a mente del quale è stato disposto, in deroga di quanto stabilito dall’art. 170-bis D.lgs. 209/2005, che fino al 30 luglio 2020 l’assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata per ulteriori 30 giorni rispetto alla scadenza della stessa. Permane dunque l’obbligo a corrispondere il premio assicurativo le auto possono ancora circolare ed in ogni caso è pacifico che l’RC Auto è obbligatoria anche se il veicolo è parcheggiato sulla pubblica via. Tale obbligo di legge non è invece previsto qualora l’auto non sia usata e sia parcheggiata in aree private e non aperte al pubblico. Tuttavia, in pendenza di un contratto assicurativo occorre vagliare le relative clausole per verificare la possibilità di sospensione del pagamento del premio.