Settore alberghiero, i rischi della fase due
Per il settore alberghiero, escluso dalle misure di lockdown ma già fortemente colpito dalle restrizioni imposte dalla pandemia, la fase due significa ripresa degli spostamenti e quindi una opportunità di ripartenza, ma pone anche in primo rilievo il tema della sicurezza. La circostanza che un cliente o un lavoratore contragga una infezione da Covid-19 nella struttura ricettiva è, infatti una eventualità che non può essere trascurata.
Il tema rappresenta una grande incognita per tutti gli albergatori e costringe ad un aggiornamento della valutazione dei rischi dell’attività economica al fine di tenere conto delle criticità che una infezione da Covid-19 contratta nella struttura ricettiva potrebbe far emergere sotto il profilo della responsabilità civile, nonché della sicurezza sul lavoro e delle misure di emergenza da adottarsi al verificarsi dell’evento avverso.
Dal punto di vista negoziale, la misura degli adempimenti dovuti dall’albergatore nell’ambito del proprio rapporto con gli ospiti è disciplinata dal contratto di albergo. Del tutto distinto dalla locazione tipica, il contratto di albergo è un negozio atipico che ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell’alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell’alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale.
Con tale contratto, l’albergatore assume obblighi essenziali come quello di fornire l’alloggio ed il servizio di pulizia delle camere, nonché a seconda delle strutture e dei servizi dedotti in contratto, quello di fornire l’accoglienza, consentire l’utilizzo degli spazi comuni, la somministrazione dei pasti. Tra i contenuti e le implicazioni dei suddetti obblighi, quello più rilevante ai fini della trattazione è l’impegno dell’albergatore, evincibile dal combinato disposto degli artt. 1175 , 1176 e 1375 c.c., di garantire la sorveglianza, l’igiene, e la sicurezza e l’incolumità fisica del cliente dal quale potrebbe scaturire una responsabilità in caso di infezione da Covid-19 di un ospite.
La responsabilità dell’albergatore per i danni subiti dal cliente all’interno della struttura è stata, negli anni, oggetto di un costante contenzioso in gran parte volto ad inquadrare il nesso causale ed i limiti della diligenza richiesta all’albergatore nell’adempimento dei propri obblighi. Sebbene gran parte delle pronunce della giurisprudenza di legittimità riguardino danni causati al cliente dalle dotazioni della struttura, la medesima violazione dell’obbligo di garantire sorveglianza, igiene, sicurezza ed incolumità fisica del cliente, potrebbe essere contestata all’albergatore nella cui struttura un ospite abbia contratto il virus.
In merito alla responsabilità per danni da cosa in custodia subiti dal cliente, la giurisprudenza richiamata osserva che, trovando, la responsabilità in commento, fondamento nell’art. 2051, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l’incidente e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell’albergatore, sul quale incombe, ai fini dell’esclusione di detta responsabilità, l’onere di provare il caso fortuito. (Cass. 9 novembre 2005, n. 21684; Cass. 26 novembre 2007, n. 24739).
In particolare, il costante orientamento dei giudici di legittimità ricollega al verificarsi di eventi dannosi la presunzione che questi derivino da una mancanza o da un difetto dell’organizzazione predisposta dall’albergo. Pertanto, se al cliente potrebbe bastare provare l’esistenza di un nesso causale tra il danno patito e la cosa che ha provocato l’incidente, l’onere di diligenza dell’albergatore è definito sino al caso fortuito e spesso delineato nei contenuti dalle norme di settore inerenti all’adozione delle misure sicurezza prescritte di cui occorrerebbe quantomeno dimostrare l’avvenuto rispetto.
Così, nella circostanza in cui un cliente provasse di aver contratto il Covid-19 nella struttura alberghiera, ben potrebbe configurarsi una responsabilità dell’albergatore qualora questi non provasse di aver adottato tutte le misure necessarie al fine di prevenire le infezioni da tale patogeno. Ammesso e non concesso che tale nesso causale possa essere dimostrato dal cliente, una infezione trasmessa da un cliente asintomatico ed in presenza di tutte le precauzioni prescritte per evitare il contagio potrebbe esonerare l’albergatore da responsabilità per i danni eventualmente subiti dal primo.
L’ipotesi rimane, tuttavia, fortemente astratta. Distribuzione delle mascherine, limitazione degli ospiti per stanza, misurazione della temperatura dei clienti, esclusione di coloro che risultano febbricitanti, implementazione delle procedure di sanificazione: considerate le limitate e mutabili conoscenze scientifiche relative al Covid-19, le misure concrete che ogni albergatore potrebbe essere obbligato ad assolvere per ritenersi sollevato da ogni responsabilità rischiano di essere difficilmente identificabili, economicamente esorbitanti, giuridicamente impraticabili.
Ferme le suddette considerazioni, l’obiettivo di una ragionevole circoscrizione della responsabilità civile delle strutture ricettive nell’ambito della pandemia in corso è perseguibile mediante alcuni accorgimenti relativi alla disciplina negoziale tanto sotto il profilo del rapporto con il cliente, quanto sotto il profilo della copertura assicurativa, infine mediante l’adozione delle misure di prevenzione previste dalle istituzioni competenti.
Sotto il profilo negoziale, fermi restando gli aspetti inerenti alla privacy che meritano uno specifico approfondimento, potrebbe essere utile, ad esempio, richiedere ai clienti la sottoscrizione di una dichiarazione avente ad oggetto il proprio stato di salute, le aree di provenienza, l’aver avuto contatti con persone positive al Covid-19 ovvero l’aver percepito sintomi riconducibili a tale infezione nelle settimane precedenti l’inizio del soggiorno. In molti casi può essere peraltro utile una disciplina della ripartizione dei costi in caso di occupazione dell’alloggio oltre il tempo previsto ovvero nel caso in cui una riscontrata positività all’infezione comporti l’adozione di misure emergenziali che coinvolgano l’intera struttura.
Dal punto di vista normativo, è evidente che sia necessario uno specifico intervento regolatorio che sia rivolto a tutti gli operatori erogatori di servizi aperti al pubblico e che ne indichi condizioni per lo svolgimento dell’attività, misure di prevenzione adottabili, pratiche da implementare in caso di emergenza.
Al riguardo si segnala che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato delle linee guida (documento qui consultabile) indirizzate alle strutture ricettive come hotel, stabilimenti, alloggi di breve durata e campeggi, contenente misure di prevenzione che includono procedure di pulizia ed igiene, distanziamento sociale, gestione delle risorse interne ed esterne, gestione di registrazione delle procedure eseguite e un piano di formazione adeguato. Sono indicati obblighi informativi per la fase di accoglienza, è prescritta la dotazione di ogni reception di kit comprensivi di disinfettanti, mascherine, guanti; sono inoltre segnalati i casi in cui occorre predisporre dei distanziometri, nonché riportate prescrizioni riguardanti i servizi tecnici e di manutenzione come la disinfezione dell’acqua e del bucato, l’areazione degli ambienti, la modalità di pulizia delle camere attraverso soluzioni contenenti ipoclorito di sodio allo 0,1% o alcol al 70%
In attesa di un auspicato intervento normativo che definisca sul piano nazionale obblighi per le strutture da adottarsi per la sicurezza dei clienti nonché nell’ambito della tutela della salute sul lavoro, il rispetto delle linee guida dell’OMS può assumere un rilievo preminente nel caso sia necessaria una valutazione della diligenza adottata dalla struttura ricettiva. Inoltre, senza con ciò escludere le considerazioni suddette, per tutti gli operatori è importante verificare la sussistenza di una copertura assicurativa relativa alla responsabilità nei confronti dei dipendenti e dei clienti, in relazione all’eventuale contagio Covid-19. Al riguardo sono numerose le compagnie di assicurazione che, in mancanza, stanno prevedendo delle disposizioni in tal senso.