Calcolo dell’anomalia delle offerte ammesse art. 97: il Consiglio di Stato conferma che il decremento è tra valori assoluti.
Con una recente sentenza il Consiglio di Stato ha acclarato che il decremento di calcolo di cui all’art. 97, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016, è da intendersi tra valori assoluti e non percentuali.
La questione risulta tutt’ora controversa, nonostante l’indirizzo maggioritario propende per l’interpretazione dell’art. 97, comma 2, lett. d), del codice dei contratti pubblici (recante appunto l’operazione conclusiva da svolgere per determinare in via automatica la soglia di anomalia delle procedure di affidamento da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 8 della medesima disposizione) in conformità dei chiarimenti resi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 aventi la finalità di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative relativamente alle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
Il Supremo Consesso amministrativo, con la pronuncia n. 2856 del 6.5.2020, dopo una ricostruzione analitica delle fasi in cui il calcolo della soglia di anomalia si deve sviluppare, si sofferma su una ricostruzione puntuale dell’operazione prevista dalla lettera d) del citato articolo: in essa la somma tra la media dei ribassi e lo scarto medio aritmetico ottenuta in base alla precedente lettera c) deve essere decrementata di un fattore correttivo, dato da “un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)“.
L’Organo giudicante ha acclarato la correttezza del calcolo eseguito dall’Ente comunale il quale “ha applicato quale valore correttivo ai sensi della lettera da ultimo richiamata, quello di 0,195, che per quanto esposto finora è già un «valore percentuale» in base alla medesima lettera, omogeneo alla somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico medio che va a decrementare” stabilendo espressamente che “la disposizione ora richiamata impone quindi di riprendere la somma dei ribassi già calcolata ai sensi della lettera a) e di moltiplicare tra loro le prime due cifre dopo la virgola di tale somma; il prodotto così ottenuto va applicato allo scarto medio aritmetico a sua volta già calcolato in base alla lettera b); del valore così ottenuto va infine decrementata la soglia determinata dalla somma prevista dalla lettera c) tra la media dei ribassi e lo scarto medio aritmetico”.
Secondo il Giudice adito “tutti i valori ottenuti attraverso le operazioni previste dall’art. 97, comma 2, del codice dei contratti pubblici consistono del resto in percentuali rispetto alla base d’asta: – a partire dalla media dei ribassi percentuali prevista dalla lettera a); – per proseguire con lo scarto medio aritmetico dei medesimi ribassi di cui alla lettera b), pari al differenziale medio di quelli superiori alla media; – quindi, evidentemente, la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico ai sensi della lettera c); – e per finire al valore ottenuto, secondo quanto dispone la lettera d), applicando il prodotto delle prime due cifre della somma dei ribassi allo scarto medio aritmetico, ovvero ad un valore già espresso in percentuale, di cui deve essere decrementata la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico“.
(Consiglio di Stato Sez. V, 6.5.2020, n. 2856)