L’interpolazione lineare negli appalti pubblici tra effetti distorsivi e contenimento dei costi

interpolazione lineare

L’interpolazione lineare è un metodo per calcolare il punteggio da attribuire agli elementi quantitativi delle offerte in una gara d’appalto, ad esempio con riferimento all’elemento prezzo e, quindi, all’offerta economica dei concorrenti. Si tratta di una tipologia di formula di calcolo c.d. interdipendente, ovverosia di una formula in cui il punteggio attribuito a un concorrente dipende da quello attribuito agli altri, a differenza di quanto accade, invece, nelle formule c.d. indipendenti.

L’interpolazione lineare, rispetto ad altre formule interdipendenti, valorizza in modo particolarmente incisivo lo scarto fra un’offerta e l’altra. Anche l’ANAC, nelle proprie linee guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa (Linee guida n. 2), ha sottolineato che tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente di poter condurre a differenze elevate tra i punteggi assegnati anche a fronte di differenze marginali tra i valori assoluti.

Su tale metodo si è espressa, da ultimo, una sentenza del Consiglio di Stato relativa a una gara l’affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado censurava l’utilizzo di tale formula per attribuire il punteggio relativo all’offerta economica, sostenendo che tale metodo avrebbe determinato un effetto distorsivo del criterio di aggiudicazione adottato, riducendo eccessivamente il peso attribuito alla valutazione dell’offerta tecnica.

Il Consiglio di Stato, innanzitutto, ha ricordato che la scelta circa le modalità di attribuzione del punteggio all’offerta economica costituisce una manifestazione di ampia discrezionalità dell’amministrazione. In particolare, il meccanismo dell’interpolazione lineare è volto a premiare in maniera decisa e significativa il ribasso economico offerto e, pertanto, quella di adottarlo è una legittima facoltà per le stazioni appaltanti nei casi in cui queste intendano privilegiare – sin dall’indizione del bando – l’aspetto del contenimento dei costi.

La sentenza sottolinea, infine, che, nel caso di specie, la ricorrente aveva offerto un ribasso minimo dello 0,011% (con uno scarto incisivo rispetto a quanto offerto dall’aggiudicatario, ovverosia l’8,80%). Poiché, come si è visto, l’interpolazione lineare ha effetti particolarmente incisivi quando lo scarto fra le offerte è ridotto, il Consiglio di Stato ha ritenuto non sussistente nel caso concreto il rischio – riconosciuto comunque come insito nel meccanismo in questione – di sovrastimare il peso dell’offerta economica,

Cons. Stato, Sez. IV, 10/07/2020, n. 4413