Ricalcolo pensioni militari: facciamo il punto!
Dopo le numerose sentenze favorevoli di primo grado della Corte dei Conti territoriale (tra le quali ricordiamo la sent. n. 261 del 19 ottobre 2018 – Sez. Toscana; sent. n. 272 del 18 ottobre 2018 – Sez. Liguria; sent. n. 67 del 20 luglio 2018 – Sez. Friuli Venezia Giulia; sent. n. 130 e 191 del 2018 – Sez. Lombardia; sent. n. 447 del 29 maggio 2018 – Sez. Puglia) con la Sentenza n. 422 dell’8 novembre 2018 la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti ha confermato la nostra interpretazione dell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973.
La Corte era stata adita in impugnazione della sentenza n. 6 del 21 febbraio 2018 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per l’Umbria la quale aveva respinto la richiesta di rideterminazione della propria pensione avanzata dal ricorrente – ex vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri.
Il ricorrente era infatti cessato dal servizio con diritto alla pensione dopo aver maturato 40 anni di contributi con trattamento di quiescenza calcolato con regime misto contributivo – retributivo ai sensi della L. 335/1995. Sebbene questi avesse maturato 17 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, l’INPS ha erogato una pensione applicando alla quota di assegno calcolata mediante sistema retributivo, una aliquota del 35%, inferiore a quella del 44% prevista per legge dall’art. 54 comma 1 d.P.R. 1092/1973.
Tale disposizione, come noto, prevede che per tutto il personale militare che alla data del 31 dicembre 1995 ha maturato tra i 15 e i 20 anni di contributi si applica l’aliquota del 44% sulla base pensionabile e del 1,80% per ogni anno successivo al ventesimo.
Nel caso di specie, sia l’INPS che la Sezione della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per l’Umbria avevano erroneamente statuito di non doversi applicare la maggiore aliquota prevista dall’art. 54 comma 1 del D.p.r. n. 1092 del 1973 ritenendo tale norma riguardante solo coloro che cessano dal servizio entro il ventesimo anno di contribuzione.
Il caso è noto e della erronea applicazione della norma da parte dell’INPS ne abbiamo parlato in molteplici nostri interventi (link).
Questa volta però ribadiamo che è la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti ad essersi pronunciata secondo la nostra interpretazione chiarendo che “la disciplina di cui all’art. 54 comma 1 del D.p.r. n. 1092 del 1973, definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari e, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio è applicabile indistintamente a tutti coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di quindici anni per accedere alla pensione”.
Pertanto, anche per coloro la cui pensione è stata liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, e hanno perciò diritto alla rideterminazione del proprio assegno pensionistico qualora sia stata applicata una aliquota errata.
Sulla base di queste motivazioni la Corte adita ha riformato la sentenza del giudice di primo grado e ha condannato l’INPS a ricalcolare secondo norme di legge la pensione del militare e a rifondere al ricorrente le differenze sulle spettanze non corrisposte per gli anni precedenti.
Cosa fare a questo punto per vedere tutelati i tuoi diritti?
A questo link tutte le informazioni sul ricorso per il ricalcolo della pensione militare aliquota 44%.